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DECRETO-LEGGE 11 aprile 1986, n. 98

Differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 giugno 1986, n. 252 (in G.U. 12/06/1986, n.134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2003)
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Testo in vigore dal:  5-8-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, al fine di consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine.
2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati.
((
3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare:
a) l'indicazione della quantità del solo prodotto sgocciolato se
posto in liquido di governo; oppure
b) della quantità nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure
c) nessuna indicazione di quantità se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.
))