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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 48

Proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 (in G.U. 26/04/1986, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  14-8-1986
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Art. 6

Avviamento al lavoro dei giovani


Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fatte salve le precedenti deliberazioni, i bacini di mano d'opera con riferimento ai comuni disastrati ovvero alle comunità montane di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, dai quali le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge medesima dovranno attingere la manodopera, anche in deroga alla normativa vigente.
Entro lo stesso termine determinano i criteri e le modalità di avviamento al lavoro presso le indicate imprese, dei disoccupati e dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro, nati o residenti, all'epoca dell'evento sismico, in detti bacini.
((Fino al 31 dicembre 1986 i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni))
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