stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 787

Fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45 (in G.U. 01/03/1986, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1987)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-3-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, relativo al trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1986. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986.
3. Il trattamento previsto dalla legge 15 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, riconosciuto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, è prorogato fino al 31 dicembre 1986.
4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente dall'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito con modificazioni nella legge 28 settembre 1984, n. 618, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 393, convertito nella legge 1 ottobre 1985, n. 484, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1986, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.
5. La richiesta di concessione dell'indennità deve essere corredata da una relazione previsionale analitica del commissario della procedura di amministrazione straordinaria riguardante la mobilità del personale.
6. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazioni guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a ventiquattro mesi.
7. Il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, può essere ulteriormente prolungato, alle stesse condizioni, fino ad un periodo massimo di 12 mesi.
8. I benefici previsti dall'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono estesi ai lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, in possesso dei requisiti prescritti.
9. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, è differito al 31 dicembre 1986.
((
9-bis. Le parole: "o, comunque, integrative dell'assicurazione
generale obbligatoria", di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere riferite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, restano confermate per l'anno 1986
))
((
10. All'onere derivante dall'applicazione dei comuni da 1 a 8 del presente articolo, valutato in complessive lire 282 miliardi per l'anno 1986, si provvede, quanto a lire 205 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e, quanto a lire 77 miliardi, con l'utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate realizzate nell'anno 1985 per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n, 14, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi
))