DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1985, n. 786

Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 44 (in G.U. 01/03/1986, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/08/1991)
Testo in vigore dal: 11-9-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
immediate   misure   per   la   promozione   e   lo   sviluppo  della
imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 dicembre 1985;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e delle partecipazioni
statali;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  Per  favorire  lo  sviluppo di una nuova imprenditorialita' nel
Mezzogiorno e per l'ampliamento della base produttiva e occupazionale
attraverso  la  promozione,  l'organizzazione  e la finalizzazione di
energie  imprenditoriali, alle cooperative di produzione e di lavoro,
nonche' alle societa', costituite prevalentemente da giovani tra i 18
e  29 anni,le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in
maggioranza  ai  medesimi, ((oppure formate esclusivamente da giovani
tra  i 18 ed i 35 anni di eta')) aventi sede e operanti nei territori
meridionali  di  cui  all'articolo  1  del  testo unico approvato con
decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che si
impegnano   a  realizzare  progetti,  da  esse  predisposti,  per  la
produzione  di  beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e
dell'industria,  nonche' per la fornitura di servizi ((...)) a favore
delle  imprese  appartenenti  a  qualsiasi  settore,  possono  essere
concesse le seguenti agevolazioni:
    a)  contributo in conto capitale per le spese d'impianto e per le
attrezzature  fino  al  limite  massimo  del 60 per cento delle spese
stesse;
    b) mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari
al  30  per  cento  del  tasso di riferimento nella misura del 30 per
cento  delle  spese  per  l'impianto  e le attrezzature; la durata e'
fissata in dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di
tre  anni;  tali  mutui  sono  assistiti  dalle garanzie previste dal
codice  civile  e da privilegio speciale, da costituire con le stesse
modalita'  ed  avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui
all'articolo  7  del  decreto  legislativo luogotenenziale 1 novembre
1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile
nell'ambito degli investimenti da realizzare;
    c) contributi decrescenti per ((per la durata di un biennio)) per
le  spese  di  gestione  effettivamente  sostenute  e documentate nel
limite  del  volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un limite
massimo  del  75  per cento delle spese per il primo anno, del 50 per
cento  per  il  secondo  anno  ((...)) , con possibilita' di parziali
anticipazioni limitatamente al primo anno;((...))
    d)  assistenza  tecnica  nella  fase  di progettazione e di avvio
delle iniziative avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati
al successivo comma 6;
    e)  attivita'  di  formazione  e di qualificazione professionale,
funzionali alla realizzazione del progetto.
  1-bis.  Tra  le  spese  di  cui alle lettere a) e b) del precedente
comma  1  sono  comprese  le  spese  di  progettazione,  di studio di
fattibilita' e di analisi di mercato.
  1-ter.  Le  cooperative  di cui al precedente comma 1 devono essere
iscritte  nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577,  e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere
espressamente  ed  inderogabilmente le clausole, di cui al successivo
articolo  26  dello  stesso  decreto,  che devono essere osservate in
fatto.  E'  consentita  l'ammissione  a  soci  di elementi tecnici ed
amministrativi   anche   in   misura   superiore   a  quella  fissata
dall'articolo   23   dello   stesso   decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
  ((1-quater.  -  Nelle societa' di cui al comma 1 e' nullo ogni atto
di  trasferimento  tra  vivi di azioni o quote societarie da parte di
soci  di  eta'  compresa  tra  i  18  ed i 29 anni a soggetti che non
abbiano  tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di
presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.))
  2.  Le  agevolazioni  finanziarie  sono concesse ed erogate secondo
criteri  e  modalita'  stabiliti  con  decreto  del  Ministro per gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro
del  tesoro,  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con  il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi  entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della legge di
conversione  del  presente  decreto. Tali criteri e modalita' tengono
conto:
    a)(( LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 11 AGOSTO 1991, N. 275 ))
    b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore
del  decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della
maggioranza   dei  giovani  partecipanti  alle  cooperative  od  alle
societa';
    c)   della   necessita'  di  privilegiare  le  cooperative  nella
determinazione del contributo per le spese di gestione;
    d)  della  necessita'  di  evitare  il  cumulo delle agevolazioni
finanziarie  del  presente  decreto con altre agevolazioni regionali,
nazionali e comunitarie;
    e)   dell'obbligo   a   carico  del  soggetto  agevolato  di  non
distogliere  dall'uso  previsto,  per  un congruo periodo di tempo, i
beni strumentali agevolati;
    f)  della necessita' di prevedere procedure tali da assicurare la
massima celerita' nell'erogazione dei contributi;
    g)  dell'opportunita' di privilegiare le iniziative ubicate nelle
zone a piu' alto livello di disoccupazione e, a parita' di condizioni
economiche  e  produttive,  le  iniziative  promosse da cooperative e
societa'  a  prevalente composizione femminile ((e quelle promosse da
societa' costituite esclusivamente da giovani)).
  3. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 1991, N. 275 ))
  4.  Presso  l'ufficio  del Ministro per gli interventi straordinari
nel  Mezzogiorno  e'  costituito il comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' giovanile, con compiti di assistenza nella fase di
progettazione   e  di  avvio  delle  iniziative,  di  definizione  di
progetti-tipo  in  settori  prioritari  con particolare riguardo allo
sviluppo   della   cooperazione,   di   promozione  di  attivita'  di
formazione,  di  proposta  di ammissibilita' alle agevolazioni ((e di
promozione  di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva del
Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le
proprie  procedure, puo' gestire progetti ed interventi relativi alla
imprenditorialita'  giovanile,  alle  piccole  e medie imprese e allo
sviluppo   locale   utilizzando   risorse   regionali,   nazionali  e
comunitarie.))
  5.  Il  comitato  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro per gli
interventi  straordinari nel Mezzogiorno ed e' composto da un esperto
designato  dal  Ministro  stesso  con  funzioni  di presidente, da un
esperto  designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
con  funzioni  di  vice  presidente, nonche' dai presidenti dell'IRI,
dell'ENI,  dell'EFIM, dell'Unioncamere e dal direttore generale della
Cassa  depositi  e  prestiti,  o  da  loro  delegati,  nonche' da tre
rappresentanti   delle   associazioni   del   movimento   cooperativo
maggiormente  rappresentative  a livello nazionale.((Il comitato dura
in carica quattro anni.))
  6.  Per l'espletamento dei propri compiti, il comitato si avvale di
una  apposita segreteria tecnica, che utilizza personale e specifiche
strutture   posti  a  disposizione  dagli  organismi  dell'intervento
straordinario  e dagli enti di gestione delle partecipazioni statali,
sulla   base   delle   direttive  del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari nel Mezzogiorno impartite d'intesa con il Ministro delle
partecipazioni  statali. Allo stesso fine il presidente del comitato,
previa  deliberazione  del comitato stesso puo' stipulare convenzioni
con  Universita',  enti  e  centri  di  ricerca,  enti pubblici anche
economici,  organizzazioni  cooperative  ed  imprenditoriali ed altri
organismi  pubblici  e  privati.((Il  periodo trascorso dal personale
degli   organismi  dell'intervento  straordinario  e  degli  enti  di
gestione  delle  partecipazioni statali e delle societa' partecipate,
in servizio presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo
di  nuova imprenditorialita' giovanile, e' considerato valido a tutti
gli  effetti da parte degli enti e delle societa' di provenienza. Gli
organismi  dell'intervento  straordinario  e  degli  enti di gestione
delle  partecipazioni  statali sono tenuti ad assicurare al personale
di  cui  al  presente  comma  tutti  gli  sviluppi  di  carriera e di
retribuzione  riconosciuti  al  personale  che continua a prestare la
propria  opera  presso  gli  organismi  e  gli enti medesimi. In tale
ambito   dovra'   essere   adeguatamente   considerata   la  qualita'
dell'attivita'  svolta  dai  propri  dipendenti  presso la segreteria
tecnica  del  comitato  per  lo  sviluppo di nuova imprenditorialita'
giovanile,  quale  risulta  anche  dagli  incarichi  e dai livelli di
responsabilita' attribuiti dallo stesso comitato.))
  7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro
tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto,  articola  a  livello territoriale le attivita' di
coordinamento  e  di  sostegno  delle  iniziative,  anche utilizzando
personale  e strutture degli organismi dell'intervento straordinario,
al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni
e  della  loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento
della regolarita' e completezza delle domande stesse e della relativa
documentazione.
  7-bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali
di   promozione   e  di  sviluppo  dell'imprenditorialita'  giovanile
composti  da  rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e
dei  lavoratori  e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite
segreterie  tecniche  anche decentrate territorialmente.((Il comitato
costituito   presso   l'Ufficio   del  Ministro  per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,  mediante  apposite convenzioni, puo'
prestare  assistenza  tecnica alle regioni nella gestione delle leggi
regionali  per  lo  sviluppo  della  imprenditorialita'  giovanile  e
dell'artigianato.))
  8.  Le  domande  delle  cooperative  e  delle  societa'  di  cui al
precedente  comma  1  volte  ad ottenere le agevolazioni finanziarie,
dirette  al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
sono  presentate  agli  organismi  periferici  all'uopo  indicati nel
decreto di cui al comma 2 del presente articolo che le trasmettono al
Ministro  medesimo,  il  quale delibera l'ammissibilita' dei relativi
progetti alle agevolazioni stesse, su proposta del comitato di cui al
precedente  comma  4.  Ai  fini  della  valutazione dei progetti, con
particolare  riguardo  alla  loro  economicita'  e  produttivita', il
comitato  si  avvale di un apposito nucleo di valutazione composto da
cinque  esperti  nominati con decreto del Ministro per gli interventi
straordinari   nel   Mezzogiorno,  scelti  tra  persone  che  abbiano
particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di
progetti.((Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni.))
  9.  Le  domande sono altresi' trasmesse alla regione competente per
territorio,  che  puo'  esprime entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla ricezione il proprio motivato parere al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.
  10.  Alla  esecuzione  del  provvedimento  di  ammissibilita'  alle
agevolazioni provvedono il comitato di cui al precedente comma 4 e la
Cassa  depositi  e  prestiti  secondo criteri e modalita' fissati dal
decreto di cui al comma 2 del presente articolo.
  10-bis.  Ferme  restando  le  disposizioni della legge 13 settembre
1982,  n.  646,  tutte  le autorizzazioni e licenze necessarie per la
realizzazione  dei  progetti  ammessi  alle agevolazioni si intendono
rilasciate   ove   entro  novanta  giorni  dalla  regolare  richiesta
l'autorita'  che  doveva  provvedervi  non  le  abbia  esplicitamente
rifiutate.
  10-ter.  Il  termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
29  del  5  febbraio  1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni
speciali  per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici
previsti dal presente decreto, e' prorogato al 31 marzo 1987.
  11.  Le  disponibilita'  finanziarie  di cui al successivo comma 14
sono  versate  alla Cassa depositi e prestiti che istituisce apposita
contabilita'  separata per la erogazione delle agevolazioni di cui al
presente  decreto.((E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti
un  fondo di garanzia per i finanziamenti ai soggetti di cui al comma
1  da parte del sistema creditizio. La garanzia del fondo puo' essere
accordata dalla Cassa depositi e prestiti sotto forma di fidejussione
solidale  agli  istituti di credito su richiesta dei medesimi o delle
imprese  interessate  e su proposta di ammissibilita' del comitato di
cui  al  comma  4.  La  dotazione del fondo e' costituita dalle somme
provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati di cui al comma 1,
lettera b).))
  12.  Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno effettua appositi confronti
di  verifica  o di valutazione dello stato di attuazione del presente
decreto   con   le   organizzazioni   delle   categorie   interessate
maggiormente  rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla
Commissione  parlamentare  per  l'esercizio  dei  poteri di controllo
sulla  programmazione  e  l'attuazione  degli  interventi  ordinari e
straordinari nel Mezzogiorno.
  13. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su
proposta  del  comitato di cui al comma 4 del presente articolo, puo'
disporre  la  revoca immediata del finanziamento dei progetti, per il
venir  meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi in base ai quali le
agevolazioni  sono state concesse, accertato anche mediante ispezioni
e verifiche disposte dal comitato stesso.
  14.  All'onere  di  lire  120  miliardi derivante, per l'anno 1985,
dall'attuazione  degli  interventi  di cui al presente articolo - ivi
comprese  le  spese di funzionamento fissate, con i relativi criteri,
con   decreto  del  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro - si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1985,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Interventi  a favore
delle  imprese  del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione
giovanile",  a titolo di anticipazione degli stessi interventi per il
triennio 1986-88. ((3))
  14-bis.  Con  l'entrata  in  vigore  del  provvedimento legislativo
concernente  "Disciplina  organica  dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno"  l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto e
incrementata  di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per
il  1987  e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si
provvede  nell'ambito  degli stanziamenti autorizzati con il predetto
provvedimento    legislativo    concernente:   "Disciplina   organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". ((3))
  15.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
La  L. 11 agosto 1991, n.275 ha disposto ( con l'art. 2, comma 1) che
"L'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, commi 14 e 14-bis,
del   decreto-legge   30  dicembre  1985,  n.  786,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' incrementata
di  lire  600  miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per ciascuno
degli  anni  1992  e  1993.  All'onere derivante dalla presente legge
negli  anni 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle   proiezioni  relative  ai  medesimi  anni  dello  stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro per il 1991,
utilizzando  l'accantonamento:  "Rifinanziamento, per gli anni 1992 e
1993, della legge n. 44 del 1986, recante misure straordinarie per la
promozione   e  lo  sviluppo  dell'imprenditorialita'  giovanile  nel
Mezzogiorno"".