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DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1985, n. 688

Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11 (in G.U. 31/01/1986, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  31-1-1986
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Art. 1-ter

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1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.
2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.
3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.
4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi.
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