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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 312

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1985, n. 431 (in G.U. 22/08/1985, n.197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  23-8-1985
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Art. 1-quinquies

((Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.))