DECRETO-LEGGE 27 giugno 1985, n. 312

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1985, n. 431 (in G.U. 22/08/1985, n.197).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
Testo in vigore dal: 23-8-1985
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 1-quinquies

  ((Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto
ministeriale  21  settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  265  del  26  settembre  1984,  sono inclusi tra quelli in cui e'
vietata,  fino  all'adozione  da parte delle regioni dei piani di cui
all'articolo  1-bis,  ogni  modificazione dell'assetto del territorio
nonche'  ogni  opera  edilizia,  con  esclusione  degli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro  conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
l'aspetto esteriore degli edifici.))