DECRETO-LEGGE 23 aprile 1985, n. 146

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 (in G.U. 22/06/1985, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1985)
Testo in vigore dal: 23-6-1985
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  1.  All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47,  le  parole  "secondo  comma" sono sostituite dalle parole "terzo
comma".
  2. All'articolo 35 della medesima legge:
    ((il  primo  periodo  del primo comma e' sostituito dal seguente:
"La  domanda  di  concessione  o  di autorizzazione in sanatoria deve
essere  presentata  al comune interessato entro il termine perentorio
del 30 novembre 1985 "));
    nella  lettera  b)  del  terzo  comma le parole "prima rata" sono
sostituite dalle parole "seconda rata";
    al  sesto comma dopo le parole "maggiorato del 10 per cento" sono
aggiunte le parole "in ragione di anno";
    al  nono  comma  le  parole  "articolo  36" sono sostituite dalle
parole "articolo 37".
  3.  Il  terzo  comma  dell'articolo  36  della  medesima  legge  e'
sostituito dal seguente:
  "Per   coloro  che  godono  delle  agevolazioni  di  cui  ai  commi
precedenti,  le  rate successive alla prima sono maggiorate del tasso
di interesse del 10 per cento in ragione d'anno".
  ((3-bis. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo
le   parole:   "disposizioni  vigenti"  sono  inserite  le  seguenti:
"all'entrata in vigore della presente legge".
  3-ter.  All'ultimo  comma del medesimo articolo 37, dopo le parole:
"norme  vigenti"  sono  inserite  le seguenti: "all'entrata in vigore
della presente legge "))
  4.  All'articolo  44 della medesima legge le parole "sono sospesi i
procedimenti  amministrativi  e  la  loro esecuzione" sono sostituite
dalle   parole   "sono   sospesi   i  procedimenti  amministrativi  e
giurisdizionali e la loro esecuzione".
  ((4-bis.  All'articolo  44  della  medesima  legge, sono aggiunti i
seguenti commi:
    "La  sospensione  di  cui  al  comma precedente non si applica ai
procedimenti   cautelari   avanti   agli   organi   di  giurisdizione
amministrativa,  previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
    Decorso  il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza
che  sia  stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in
sanatoria,  la  sospensione  di  cui  al precedente primo comma perde
efficacia".
  4-ter.  All'articolo  51  della  medesima  legge, il primo comma e'
sostituito dal seguente:
    "Ai   fini   del   calcolo  dell'oblazione,  i  riferimenti  alle
superfici,   previsti   dalla   presente  legge,  sono  computati  in
conformita'  ai  parametri  di  cui  agli  articoli 2 e 3 del decreto
ministeriale  10  maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 31 maggio 1977.
  4-quater.  All'articolo  51  della  medesima  legge,  dopo il primo
comma, e' inserito il seguente:
    "Le  superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui
al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate
superfici  per  servizi  e  accessori,  ai  sensi dell'articolo 2 del
decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione
di alcun incremento))
  5.  Nella  tabella  allegata  alla  medesima legge, nella nota 1 le
parole  "acconto  calcolato"  sono sostituite dalle parole "oblazione
versata".
  ((5-bis.  All'articolo  17  della  medesima  legge, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
    "Le  nullita'  di  cui al presente articolo non si applicano agli
atti  derivanti  da  procedure  esecutive  immobiliari, individuali o
concorsuali.  L'aggiudicatario,  qualora  l'immobile  si  trovi nelle
condizioni  di  cui  all'articolo  13  della  presente  legge, dovra'
presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla
notifica del decreto emesso dalla autorita' giudiziaria".
  5-ter.  All'articolo  38,  quarto  comma,  della medesima legge, e'
aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di
sanatoria   viene   trasmessa   dal  sindaco  al  competente  ufficio
distrettuale delle imposte dirette".
  5-quater.  All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le
parole:  "gli  estremi della concessione ad edificare o della licenza
edilizia  o  della  concessione  rilasciata  in  sanatoria  ai  sensi
dell'articolo  31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della
licenza   o  della  concessione  ad  edificare  o  della  concessione
rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31".
  5-quinquies.  All'articolo  40, ultimo comma, della medesima legge,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "e del primo comma
dell'articolo  21".  5-sexies.  All'articolo  41,  primo comma, della
medesima  legge, dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritti
reali  relativi  ad  immobili"  sono  inserite  le  seguenti: "la cui
costruzione sia stata iniziata successivamente al 10 settembre 1967".
  5-septies.  All'articolo  41, primo comma, della medesima legge, le
parole:  "si  applica  in  ogni  caso  il  disposto dell'ultimo comma
dell'articolo   17   della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "si  applica  in  ogni  caso il disposto dell'ultimo comma
dell'articolo  17  e  del primo comma dell'articolo 21 della presente
legge".
  5-octies.  All'articolo  41  della  medesima legge, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
    "Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o
di servitu'".
  5-novies.  All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge, le
parole:  "Nei  casi  in  cui  sia  prevista"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "Nel  caso  in  cui  sia  prevista ai sensi del precedente
articolo 11".
  5-decies.  All'articolo  41,  primo comma, della medesima legge, le
parole:  "provvedimenti  sanzionatori  adottati  ai sensi del secondo
comma   dell'articolo  41  della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,
modificato  dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del
nono  e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio
1977,   n.   10"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "provvedimenti
sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967,
n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione
o   in   base  a  licenza  annullata,  e  ai  sensi  del  nono  comma
dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10))