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DECRETO-LEGGE 23 aprile 1985, n. 146

Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1985, n. 298 (in G.U. 22/06/1985, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/1985)
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Testo in vigore dal:  23-6-1985
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Art. 8

1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole "secondo comma" sono sostituite dalle parole "terzo comma".
2. All'articolo 35 della medesima legge:
((il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985 "))
;
nella lettera b) del terzo comma le parole "prima rata" sono sostituite dalle parole "seconda rata";
al sesto comma dopo le parole "maggiorato del 10 per cento" sono aggiunte le parole "in ragione di anno";
al nono comma le parole "articolo 36" sono sostituite dalle parole "articolo 37".
3. Il terzo comma dell'articolo 36 della medesima legge è sostituito dal seguente:
"Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno".
((
3-bis. All'articolo 37, secondo comma, della medesima legge, dopo le parole: "disposizioni vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore della presente legge".
3-ter. All'ultimo comma del medesimo articolo 37, dopo le parole: "norme vigenti" sono inserite le seguenti: "all'entrata in vigore della presente legge "
))
4. All'articolo 44 della medesima legge le parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e la loro esecuzione" sono sostituite dalle parole "sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione".
((
4-bis. All'articolo 44 della medesima legge, sono aggiunti i seguenti commi:
"La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo 35, senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia".
4-ter. All'articolo 51 della medesima legge, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo dell'oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977.
4-quater. All'articolo 51 della medesima legge, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun incremento
))
5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole "acconto calcolato" sono sostituite dalle parole "oblazione versata".
((
5-bis. All'articolo 17 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria".
5-ter. All'articolo 38, quarto comma, della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette".
5-quater. All'articolo 40, secondo comma, della medesima legge, le parole: "gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31".
5-quinquies. All'articolo 40, ultimo comma, della medesima legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del primo comma dell'articolo 21".
5-sexies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, dopo le parole: "gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili" sono inserite le seguenti: "la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 10 settembre 1967".
5-septies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21 della presente legge".
5-octies. All'articolo 41 della medesima legge, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù".
5-novies. All'articolo 17, secondo comma, della medesima legge, le parole: "Nei casi in cui sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui sia prevista ai sensi del precedente articolo 11".
5-decies. All'articolo 41, primo comma, della medesima legge, le parole: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del secondo comma dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e del nono e dell'undicesimo comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
))