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DECRETO-LEGGE 3 aprile 1985, n. 114

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1985, n. 211 (in G.U. 31/05/1985, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1986)
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Testo in vigore dal:  14-8-1986
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Art. 4


La disposizione del comma 1 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, deve intendersi nel senso che per i pagamenti delle imposte dirette effettuati mediante ritenuta alla fonte la sospensione si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti residenti, alla data degli eventi sismici, nei comuni individuati con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile ivi prevista. Non si fa luogo a rimborso delle ritenute già operate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. La sospensione del pagamento delle imposte dirette di cui al precedente comma si applica fino al 30 giugno 1986.
1-ter. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 30 giugno 1986, anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del 15 settembre 1983, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.
1-quater. Il comma 2 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è sostituito dal seguente:
"2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1, relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".
Relativamente ai medesimi periodi di imposta i sostituti di imposta devono inoltre indicare nel certificato di cui all'articolo 3 del predetto decreto che non sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, separatamente, i nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a ritenuta.
La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, e dell'addizionale straordinaria sull'imposta locale sui redditi, dovute dai soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di cui al comma 1 dell'articolo 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei quali ha operato la sospensione, è effettuata, senza applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta medesimi, in
((venti rate))
iscritte in ruoli principali scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato in
((ventiquattro rate))
bimestrali, senza interessi o altri oneri, a decorrere dal mese di settembre 1986.
1-quinquies. I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sono esclusi, per gli anni 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1-sexies. Ai datori di lavoro di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, e all'articolo 16 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è concesso, relativamente al personale occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali anche per il periodo di paga in scadenza nel mese di agosto 1983.
1-septies. Per i periodi di paga dal 10 settembre 1983 al 31 dicembre 1984, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui al comma precedente nonché da quelli le cui aziende siano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti a Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida.
1-octies. Il Fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 800 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi su presentazione di appositi rendiconti.
1-novies. I giovani interessati alla chiamata alle armi nell'anno 1985, purché residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, a domanda possono prestare il servizio militare di leva, anche se già arruolati o in servizio, nel territorio del distretto militare di Napoli.