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DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1985, n. 12

Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118 (in G.U. 09/04/1985, n.84). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1986)
Testo in vigore dal:  10-4-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

(((Finanziamento di un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte dei comuni) ))
((1))
1. I comuni possono acquistare unità immobiliari ultimate o ultimabili entro il 31 dicembre 1985 da assegnare ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo.
2. Gli alloggi di nuova costruzione devono avere le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. I comuni procedono prioritariamente all'acquisto di immobili di edilizia convenzionata ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e della legge 28 gennaio 1977, n. 10, salvo che sussista la possibilità di acquisto di altri immobili a migliori condizioni.
4. È consentito anche l'acquisto di immobili di edilizia convenzionata-agevolata con subentro dell'ente pubblico nella agevolazione e con il vincolo dell'assegnazione temporanea degli alloggi prioritariamente ai soggetti di cui al comma 13 del presente articolo. In tal caso l'onere a carico dell'ente pubblico è ridotto al tasso minimo di cui all'articolo 20, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche e integrazioni.
5. Gli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono assegnati con contratto di locazione alle condizioni previste nella convenzione; quelli di cui al successivo comma 7 sono assegnati con contratto di locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
6. Il prezzo di acquisto degli alloggi di cui ai precedenti commi 3 e 4 non può essere superiore a quello definito in convenzione.
7. Il prezzo di acquisto degli altri alloggi non può superare il valore locativo calcolato con i criteri previsti dagli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, numero 392.
8. Per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975 il prezzo di acquisto, come determinato dal precedente comma 7, può essere maggiorato in misura non superiore al venti per cento.
9. Agli acquisti di cui al precedente comma 1 è riservato l'importo massimo di lire
((800 miliardi))
ivi compresi i fondi non impegnati delle disponibilità finanziarie attribuite in base agli articoli 7, primo comma, e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94. A valere sul predetto importo di lire
((800 miliardi))
, una somma non superiore a lire 25 miliardi è destinata all'acquisto da parte dei comuni interessati di immobili di pertinenza degli enti soppressi, in corso di liquidazione in base alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, da lasciare in locazione agli attuali conduttori con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
((1))
10. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano al comitato esecutivo del CER la disponibilità di alloggi da acquistare, aventi le caratteristiche indicate nei commi precedenti.
Nei successivi trenta giorni il comitato esecutivo del CER delibera la messa a disposizione dei fondi entro la disponibilità finanziaria di cui al precedente comma 9 e sulla base di criteri di ripartizione appositamente determinati.
((
10-bis. Gli acquisti di immobili debbono comunque essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 10. ((1
))
10-ter. Se l'acquisto di alloggi non esaurisce la somma attribuita ai comuni, questi possono utilizzare i fondi loro assegnati per la costruzione di nuovi alloggi.
A tal fine, unitamente alle indicazioni di cui al comma 10. I comuni trasmettono al comitato esecutivo del CER un programma costruttivo indicando i tempi di attuazione e dichiarando la effettiva disponibilità dell'area edificabile, richiamando all'uopo quanto stabilito dal nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25)).
((1))
11. Alla maggiore esigenza di contributo determinata dall'applicazione del precedente comma 4, si fa fronte mediante la disponibilità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637.
12.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 APRILE 1985 N. 118))
.
((1))

13. Possono chiedere l'assegnazione temporanea delle unità immobiliari
((di cui ai precedenti commi 1 e 10-ter))
coloro nei cui confronti, alla data della domanda, sia stato eseguito o sia immediatamente eseguibile, senza tener conto della sospensione di cui al precedente articolo 1, un provvedimento di rilascio dell'immobile locato, purché il nucleo familiare sia in possesso del requisito di cui all'articolo 20, primo comma, lettera a), punto 3, della legge 5 agosto 1978, n. 457, come aggiornato dalla delibera CIPE del 12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 20 luglio 1984, determinato ai sensi dell'articolo 2, quattordicesimo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e risultante da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Non si tiene conto del predetto requisito qualora il richiedente dimostri di avere in corso un procedimento di rilascio di una unità immobiliare di sua proprietà da destinare a propria abitazione.
((1))

14. I richiedenti debbono, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere la disponibilità di altra adeguata unità immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.
15. Ai fini della graduatoria occorre comunque dichiarare la proprietà di unità immobiliari diverse da quelle di cui al precedente comma 14.
16. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 495 del codice penale.

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 5 aprile 1985, n. 118 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni del decreto-legge di cui al precedente articolo 1, escluse quelle di cui all'articolo 2 dello stesso decreto, hanno effetto dal 31 gennaio 1985".