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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1985, n. 8

Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1985, n. 103 (in G.U. 29/03/1985, n.76).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/1987)
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Testo in vigore dal:  19-9-1987
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Art. 4

1. Al ripiano del residuo disavanzo di amministrazione delle unità sanitarie locali, ivi compresa la quota parte per la quale i tesorieri non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di cui all'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984, provvede il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 2 del successivo articolo 7, nonché le disponibilità eventualmente risultanti dopo la effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Dette disponibilità affluiscono al conto corrente di cui al comma 2 del richiamato articolo 7.
2. A tal fine le unità sanitarie locali trasmettono al Ministero del tesoro apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente:
a) l'indicazione del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983;
b) la quota parte di tale disavanzo finanziata in anticipazione dal tesoriere ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, entro il 14 dicembre 1984;
c) la quota parte del disavanzo di amministrazione non ripianata.
3. Il Ministero del tesoro accredita le somme residuali direttamente ai tesorieri delle singole unità sanitarie locali, che sono tenute ad utilizzarle, entro e non oltre trenta giorni, per l'estinzione delle partite debitorie al 31 dicembre 1983 non ancora estinte.
4. Le somme non utilizzate dalle unità sanitarie locali entro il termine previsto dal precedente comma 3 dovranno essere versate a cura dei rispettivi tesorieri, entro i tre giorni bancabili successivi, sul conto corrente di cui al successivo articolo 7, comma 2, dandone immediata comunicazione al Ministero del tesoro.
((
5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede entro sessanta giorni al relativo rimborso e comunque sulla base di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985, al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986, nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1987
))
6. I rimborsi di cui al precedente comma 5 vengono effettuati al netto degli interessi attivi maturati sulle somme erogate ai sensi del precedente comma 3 e di quelli maturati, successivamente al 31 dicembre 1983, sulle somme riscosse in conto della competenza dello esercizio 1983 e degli esercizi precedenti; gli importi relativi sono indicati nell'attestazione di cui al precedente comma 5.
7. Ove la dichiarazione di cui al precedente comma 2 venga trasmessa prima dell'approvazione da parte dello organo di controllo regionale dell'atto deliberativo relativo al conto consuntivo dell'anno 1983, il Ministero del tesoro ripianerà il residuo disavanzo di amministrazione nella misura massima del 60 per cento, subordinando il ripiano del restante 40 per cento alla approvazione del predetto atto deliberativo.