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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1985, n. 2

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 marzo 1985, n. 72 (in G.U. 13/03/1985, n.62).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal:  14-3-1985
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Art. 3

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1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati.
3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1 luglio 1985, si applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.
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