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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1984, n. 726

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863 (in G.U. 22/12/1984, n.351).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal:  27-2-2016
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148
((16))
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AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 2) che "Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".