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DECRETO-LEGGE 18 settembre 1984, n. 581

Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 1984, n. 775 (in G.U. 17/11/1984, n.317).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1984)
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Testo in vigore dal:  18-11-1984
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di non interrompere la continuità dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al fine di evitare la stasi degli interventi pubblici e privati e di garantire i livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e presenta, entro il 31 ottobre 1984, al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari, con particolare riguardo alle opere pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in corso alla data del 31 luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai complessivi fabbisogni finanziari, con la precisazione degli eventuali interventi integrativi occorrenti per garantire la funzionalità delle opere medesime.
((Il rapporto viene trasmesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.))
((
2. Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali e il contenzioso.
2-bis. Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:
a) delle opere in corso, al fine di garantirne il completamento funzionale;
b) delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del 31 luglio 1984;
c) degli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di incentivi industriali e agricoli, della definizione tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri già concessi, nonché dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e di quelli finanziati con prestiti esteri.
2-ter. Nel piano sono inoltre individuati:
a) i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti destinatari dei trasferimenti delle opere anche ai fini della gestione e della manutenzione;
b) i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e degli altri interventi previsti dalla legge di conversione del presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità finanziarie;
c) le modalità di esecuzione sulla base della legislazione vigente.
2-quater. Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e dei programmi approvati entro il 31 luglio 1984, non rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, si provvede in conformità di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge di conversione e del programma triennale del Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985.
))
3.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 NOVEMBRE 1984 N. 775))
.
4. Per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalle norme vigenti e per provvedere, anche a favore delle regioni meridionali, agli adempimenti relativi a studi, ricerche e indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può avvalersi, per quanto necessario, dell'organizzazione della gestione commissariale nonché, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti pubblici e privati.
5.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 NOVEMBRE 1984 N. 775))
.
6.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 17 NOVEMBRE 1984 N. 775))
.
((1))

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AGGIORNAMENTO
La L. 17 novembre 1984 n. 775 ha disposto (con l'art. 2) che "gli interventi e le attività previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente articolo 1, sono realizzati in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che le esercita in conformità dei poteri e delle attribuzioni di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218."