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DECRETO-LEGGE 15 giugno 1984, n. 232

Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonchè aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984, n. 408 (in G.U. 02/08/1984, n.212).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1984)
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Testo in vigore dal:  3-8-1984
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Art. 5

((Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche))
, sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica.