DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 (in G.U. 19/04/1984, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 4-11-1986
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
        Termini e procedure per la concessione dei contributi
                per la ricostruzione e la riparazione

  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n.
219,  come  sostituito  dall'articolo  2  del decreto-legge 26 giugno
1981,  n.  333,  convertito,  con modificazioni, nella legge 6 agosto
1981, n. 456, e' sostituito dai seguenti:
  "La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il
31  marzo  1984,  e' corredata da perizia giurata redatta dal tecnico
incaricato, contenente:
    a)  la  dichiarazione  di  causalita' del danno dal terremoto del
novembre  1980  o  del  febbraio  1981,  ovvero  da interventi per il
riassetto del territorio connessi al sisma;
    b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;
    c)   la  valutazione  provvisoria  del  contributo  relativo  con
allegato  atto  notorio,  o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o
titolo  di  proprieta'  o  preliminare  di  divisione  e, nel caso di
adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato.
    La  domanda  di  cui  al  precedente comma e' integrata, entro il
termine del 31 dicembre 1984, da:
      elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;
      progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione
o di costruzione;
      computo  metrico  estimativo  redatto  sulla  base  dei  prezzi
unitari  desunti  dalle  tariffe ufficiali aggiornate al 1 gennaio di
ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
      calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare;
      eventuale rideterminazione del relativo contributo;
      relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio
      sismico   e   dei   calcoli  statici,  per  gli  interventi  di
      ricostruzione;  per  gli  interventi di riparazione, i predetti
      elaborati   possono   essere  presentati  successivamente  alla
      documentazione  di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei
      lavori.
      I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo
deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta,
delle  autorizzazioni,  nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato
nell'articolo  8,  terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9,  convertito,  con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94,
ovvero   della   documentazione  dell'avvenuto  decorso  del  termine
stabilito  dallo  stesso  articolo  8,  terzo comma, al fine di farne
constatare l'assenso implicito.
      Gli  atti  indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici
professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli
stessi  giurati  in  ordine  alla  dipendenza  degli  interventi  dal
terremoto e alla indispensabilita' degli interventi proposti, ai fini
della  totale  e  definitiva  refusione  dei danni subiti, nonche' in
ordine alla congruita' dei prezzi di perizia".
    2.  Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto
esecutivo,  le  commissioni  di  cui  all'articolo  14 della legge 14
maggio  1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere
sulla  compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del relativo
contributo,   ai   sensi   del  presente  decreto.  Il  parere  sulla
determinazione  del  contributo  e'  vincolante.  Ai  membri  di tali
commissioni  e'  corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso
nella misura di lire quindicimila.
  3.  Nei  trenta  giorni successivi il sindaco, anche in assenza del
parere  della  commissione,  emette  il  provvedimento in ordine agli
aspetti  urbanistici, motivando l'eventuale dissenso dal parere della
commissione comunale, ove espresso.
  4. Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui
al comma precedente, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie,
il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti
dell'articolo  2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare
del contributo nei limiti di quello assegnato.
4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui
al  comma  3,  ed  in  presenza  delle disponibilita' finanziarie, il
sindaco  assegna  il  relativo  contributo,  che  e' pari all'importo
riportato  nel  computo  metrico  e  stima,  aggiornato  alla data di
assegnazione  del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo
2,  con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo,
nei limiti di quello assegnato.
  4-ter.   Ai  fini  della  liquidazione  del  saldo  del  contributo
erogabile,   l'accertamento   di   regolarita'  della  documentazione
amministrativo-contabile  e' effettuato da parte dell'amministrazione
comunale  a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di
presentazione  degli atti giurati di contabilita' finale, nonche' del
certificato  di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico
amministrativo  in caso di lavori di importo superiore a un miliardo,
ovvero  del  certificato  di regolare esecuzione e del certificato di
abitabilita'.  Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso
d'opera  che  non comportino variazioni in aumento superiori al dieci
per  cento  del  contributo  concesso.  Tale  eventuale  eccedenza e'
liquidata,  previo  accertamento,  con  lo  stato finale. Non possono
essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2.
  5.  In mancanza di disponibilita' finanziarie, il sindaco indica il
contributo,  riservandosi,  ad  avvenuta  integrazione  dei fondi, la
formale  determinazione  e  assegnazione  aggiornata  del  contributo
stesso,  in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della legge 14
maggio  1981,  n.  219,  e successive modificazioni e integrazioni, e
come da ultimo modificato dall'articolo 2 del presente decreto.
((5-bis.  I  soggetti  di  cui  al  comma  5  possono richiedere agli
istituti   di   credito   convenzionati   con   i  comuni,  ai  sensi
dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anticipazioni in
relazione  allo  stato  di avanzamento dei lavori. Gli oneri relativi
gravano  per due terzi sul fondo di cui all'articolo 3 della medesima
legge 14 maggio 1981, n. 219. In tal caso il costo d'intervento resta
riferito all'anno di concessione delle anticipazioni.
  5-ter. Per il saldo delle aperture di credito di cui al comma 5-bis
si  applica  il  disposto  di cui al quarto comma dell'articolo 1 del
decreto-legge  1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1982, n. 883)).
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche alle domande gia' presentate.
  7. (COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1984, N. 80).
  8.   entro  il  31  dicembre  1984  ed  in  deroga  ad  ogni  altra
disposizione, i comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che
ne sono sprovvisti, adottano il piano regolatore generale.
  9. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati, gia' dotati
alla  data  del  23  novembre 1980 di piano regolatore generale, sono
tenuti,  entro la stessa data del 31 dicembre 1984, ad adeguarlo alle
esigenze  emergenti  dagli  eventi  sismici, ai sensi del primo comma
dell'articolo  28  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni.
  10.  Al  fine  di  accelerare  gli interventi di ricostruzione e di
riparazione  i  comuni  disastrati  e  quelli  gravemente danneggiati
possono apportare varianti ai piani esecutivi di cui all'articolo 28,
secondo  comma,  lettere  a), b) e c), della legge 14 maggio 1981, n.
219,  salvo  l'obbligo a carico dei comuni predetti dell'adozione dei
citati piani esecutivi, entro il 31 dicembre 1984.
  11.  A  decorrere dal 1 gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1985 nei
comuni  colpiti  dal  sisma  del novembre 1980 e del febbraio 1981 si
applicano, ai fini della imposta sul valore aggiunto, le disposizioni
contenute  nell'articolo  40  del decreto-legge 18 settembre 1976, n.
648,  convertito,  con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n.
730,   prorogate  da  ultimo  con  l'articolo  1,  primo  comma,  del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790 convertito, con modificazioni,
nella  legge  23  febbraio  1982, n. 47, con le limitazioni contenute
nell'articolo  1  del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, nel testo
sostituito dalla legge 13 agosto 1979, n. 376. (2) (3)
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.L. 30 dicembre 1985, n.791 convertito con modificazioni dalla
L.  28  febbraio 1986,n. 46 ha disposto che la disposizione contenuta
nel  comma 11, del presente articolo, e' estesa, a decorrere dal mese
di  ottobre  1983,  ai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida,
colpiti   dal   bradisismo  nell'area  flegrea,  e  gia'  destinatari
dell'agevolazione  ivi  prevista  perche'  inseriti negli elenchi dei
comuni  individuati  ai  sensi  dell'articolo  4,  quinto  comma, del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla
L.  18  aprile  1986,  n.  119,  ha disposto che il termine contenuto
nell'ultimo  comma  del  presente  articolo in materia di imposta sul
valore aggiunto e' prorogato al 31 dicembre 1986.