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DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 (in G.U. 30/03/1983, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  17-7-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

(Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata)


Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dello articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.
È fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.
La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicate nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede
delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.
Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei
superstiti.
((6))

Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa è differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il
compimento del cinquantacinquesimo anno di età.
Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, è data facoltà, purché sia ancora in servizio, di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità a tutti gli effetti nel
rapporto di lavoro.
Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153.


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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che "L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730".