DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748 (in G.U. 02/01/1984, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1987)
Testo in vigore dal: 3-1-1984
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-ter.

  (( 1. Per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal
terremoto  del  9 novembre 1983 e dalle alluvioni del novembre 1982 e
del  settembre 1983, sono concessi i seguenti contributi straordinari
da erogare nel triennio 1984-1986:
    a)  alla  regione  Emilia-Romagna lire 84 miliardi, da destinare:
quanto  a lire 70 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno
1984  e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, agli
interventi in provincia di Parma relativi al terremoto; quanto a lire
6  miliardi,  in  ragione  di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1984, 1985 e 1986 agli interventi nelle province di Parma e di Modena
relativi  all'alluvione  del  1982;  e  quanto  a lire 8 miliardi, in
ragione  di  lire 4 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per
ciascuno  degli  anni  1985  e  1986, a quelli in provincia di Reggio
Emilia relativi al terremoto del 1983;
    b)  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  lire  48  miliardi da
destinare  agli  interventi in provincia di Udine, in ragione di lire
18  miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli
anni 1985 e 1986;
    c)  alla  regione  Lombardia, lire 18 miliardi, da destinare agli
interventi  nelle province di Como e di Sondrio, in ragione di lire 6
miliardi per ciascuno degli anni 19.84, 1985 e 1986.
  2. Le regioni interessate provvedono a disciplinare l'utilizzazione
dei  contributi  di  cui  al precedente comma secondo i principi ed i
criteri  di  cui  alla  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  in quanto
compatibili.
  3. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985
e  1986, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 8319 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
  4.  Restano  conseguentemente  sospesi, per il medesimo triennio, i
versamenti  delle annualita' di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958,
n.  8,  convertito  nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive
modificazioni.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))