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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 (in G.U. 30/11/1983, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2014)
Testo in vigore dal:  22-9-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.
La ritenuta prevista nel precedente comma è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali, qualora i titoli od i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del citato testo unico n. 917, del 1986;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 dello stesso testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo 87. La predetta ritenuta è applicata a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso.
2. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate
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