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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  17-8-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a
((quattro volte))
il trattamento minimo medesimo.
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.
4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti. (22)
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute. (22)
7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6. (22)
8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. È, tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. (19)
9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1 gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.(19)
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza della pensione.
10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 1,3003 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 1,2731 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 1,2126
10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono
rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni)).
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983.
11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.
11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato. (14)
11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48, ha disposto (con l'art. 4 comma 15) che "Le sanzioni previste dall' articolo 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo".
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AGGIORNAMENTO (19)

La L. 2 agosto 1990, n. 233, ha disposto (con l'art. 5) che "Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dell'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate."
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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 24 dicembre 1993 n. 537 ha disposto (con l'art. 11 comma 22) che "L'articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo, liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, il trattamento minimo spetta su una sola delle pensioni, come individuata secondo i criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre pensioni spettano
nell'importo a calcolo senza alcuna integrazione."