stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  17-8-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

1. È prorogato di due anni il termine di cui alla legge 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il decreto-legge 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.(10)
2. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, è differito sino al 31 dicembre 1983.
3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, è differito al 30 giugno 1984.
4. Le disposizioni del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.(6)
5. Con riferimento al triennio 1 luglio 1983-30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.
6. La maggiore spesa derivante dall'attuazione del precedente comma è a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.
7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è differito al 31 dicembre 1983.
8. Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 35 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1983.
(4)
9. Il termine previsto dall'articolo 33 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è differito al 31 dicembre 1983. (4)
10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, è prorogato fino al 31 dicembre 1983.(3)
11. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, alla voce "Amministrazioni diverse - Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti".
12. La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all'intendenza di finanza entro il termine prescritto.
13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983.
Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.
14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell'anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dallo articolo 2 della stessa legge, sono differiti al 10 novembre 1983.
15. I comuni di cui al precedente comma possono altresì adottare entro il 10 novembre 1983 le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l'aumento delle tariffe della imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell'articolo 19 e dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131. La deliberazione per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati è immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo comma dell'articolo 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nell'anno 1984, nonché i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima sono differiti di novanta giorni.
16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, è differito al 31 dicembre 1983.
17. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è differito al 30 giugno 1988.
((17))
17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si applicano, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
18. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692, è differito al 30 giugno 1984.
19. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1984.
19-bis. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, è prorogato al 31 dicembre 1985.
20. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
---------------
AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 21 gennaio 1984 n. 3, convertito senza modificazioni dalla L. 22 marzo 1984 n. 29 ha disposto (con l'art. 1) che "Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984".
---------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984 n. 18 ha disposto (con l'art 2 comma 1 e comma 6) che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo alla proroga dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984", e che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 25, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo all'utilizzazione di personale dell'INPS presso l'ENPAS, è prorogato
al 30 giugno 1984."
---------------
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 15 giugno 1984 n. 232, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1984 n. 408 ha disposto (con l'art. 6 comma 3-bis) che "Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 13 maggio 1985 n. 176 convertito senza modificazioni dalla L. 15 giugno 1985 n. 287 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato di due anni".
---------------
AGGIORNAMENTO (17)

La L. 10 agosto 1988 n. 349 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1988 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, previsto dal comma 17 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato al 31 dicembre 1991".