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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 20



All'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.
Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale,
((con legge dello Stato))
.
Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, è sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta.
Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e può essere modificato con le stesse modalità nel corso del triennio".