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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  5-5-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. (18)
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso))
. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. (27)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso. (27)
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 18, D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti. (5)
6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore. (5)
6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983. (5)
6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza. (5)
7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria. (5)
7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del D.P.R. previsto dall'articolo 2 della L. 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione. (5)
8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'articolo 14, L. 10 maggio 1982, n. 251. (5)
9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16, L. 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983. (5)
10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo. (5)
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate. (5)
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984. (5)
13. Gli enti previdenziali e assistenziali impositori determinano le modalità per i versamenti. (5)
14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa . (3) (5)
15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984.(7) (5)
16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni. (5)
17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno è differito al 30 novembre 1983. (5)
18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (5)
19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola. (5)
20. Dalla data di entrata in vigore della L. 21 dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all'art. 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste. (5)
21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'art. 27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella L. 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni. (5)
22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970. (5)
23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo. (5)
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito con L. 27 febbraio 1984, n. 18, ha stabilito che "il termine del 30 novembre 1983, di cui al presente articolo, comma 14, è differito al 30 aprile 1984.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 21 gennaio 1984, n. 4, convertito con L. 22 marzo 1984, n. 30, ha stabilito "che i datori di lavoro che vantano crediti in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, sono ammessi alla regolarizzazione di cui al presente articolo, commi 5 e seguenti, con differimento dei termini del 30 novembre 1983 e del 31 luglio 1984, rispettivamente, al 30 aprile 1984 ed al 31 dicembre 1984, mediante cessione dei predetti crediti maturati entro il 30 aprile 1984" e che "la regolarizzazione di cui al presente articolo comma 5 e seguenti,è ammessa anche per i contributi dovuti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio purché gli interessati vi provvedano entro il 31 maggio 1984. Ai fini di tale regolarizzazione il termine del 30 novembre 1983, di cui ai commi 6, 6-bis e 7 del citato articolo, e quello del 31 luglio 1984, di cui al comma 12 del medesimo articolo, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 1984 e al 31 gennaio 1985".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 29 giugno 1984 n. 277, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984 n. 430 ha disposto (con l'art. 1 comma 8-ter) che "Il termine di cui all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1984".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989 n. 389 ha disposto (con l'art. 1 comma 3) che "a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1989", il comma 1 e comma 1-bis del presente articolo sono modificati come sopra.
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che "nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo".