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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  14-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

1. In attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.
2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non è dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative.
3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano la erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente, compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all'atto del prelievo dei farmaci:
a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500;
b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.(9)(12)(13)
((16))
4. La quota di partecipazione alle spese di cui alla lettera a) del comma precedente non può superare L. 20.000 per ricetta.
5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all'elenco-indice del "Formulario nazionale", allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell'inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.
6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale , a seguito del loro inserimento nel prontuario, dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP).
Il CIP è tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell'inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l'inclusione nel prontuario terapeutico.
7. Fino alla data dell'applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato n. 4 dell'accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l'assistenza farmaceutica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell'allegato predetto e successive modificazioni.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 NOVEMBRE 1983 N. 638.
9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è fissata al 20 per cento con il limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un'unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse è fissato in L. 50.000.
9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180, e 22 dicembre 1975, n. 685.
9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le presentazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (9)

La L. 22 dicembre 1984 n. 887 ha disposto (con l'art. 15 comma 2) che "La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aumentata a lire 1.300".
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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 28 febbraio 1986 n. 41 ha disposto (con l'art. 28 comma 1) che "a decorrere dall'entrata in vigore della suindicata legge le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa sulle prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 250 per ogni 1.000 lire sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali e a lire 2.000 per ogni ricetta".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.L. 30 ottobre 1987 n. 443, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1987 n. 531, ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate: a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta; b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;
c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000; d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra".

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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 11 marzo 1988 n. 67 ha disposto (con l'art. 19 comma 13) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in lire 2.000 per ricetta".