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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
Testo in vigore dal:  31-12-1987
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato con il decreto di cui al comma 1.
((14))
3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48 ha disposto (con l'art. 9 comma 1) che "Al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono tenuti a comunicarsi reciprocamente i dati relativi: a) al monte salari ed al numero dei dipendenti dichiarati dai datori di lavoro in qualità di sostituti d'imposta, nonché dati rilevati ai fini contributivi; b) al fatturato IVA denunciato o accreditato nei confronti di aziende-campione al fine di individuare zone o settori in cui più elevate siano le possibilità di omissioni o irregolarità; c) alle dichiarazioni di cui all'articolo 69, comma secondo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni".