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DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 462

((Modifiche agli articoli 10 e 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonchè disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata)).

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 1983, n. 637 (in G.U. 11/11/1983, n.310).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1984)
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Testo in vigore dal:  25-7-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis

1. Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984.
2. I termini stabiliti dalle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto della Campania e della Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi di interesse collettivo, sono prorogati al 31 dicembre 1984.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 maggio 1984, n.159, convertito con L. 24 luglio 1984, n. 363, ha disposto (con l'art. 12) che "Il termine del 30 giugno 1984, indicato nel comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984."