DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 371

Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamita', dell'agricoltura e dell'industria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546 (in G.U. 12/10/1983, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  (1)  A  favore  delle  aziende  agricole  situate  nelle zone delle
regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che
hanno  subito  danni  non  inferiori al 35 per cento della produzione
globale   lorda  a  causa  della  eccezionale  siccita'  verificatasi
nell'anno  1983,  si  applicano  le  provvidenze di cui alla legge 15
ottobre  1981,  n.  590,  con  le modifiche ed integrazioni di cui ai
seguenti  commi.  A  tal  fine e' riservata per l'anno 1983 una quota
massima   complessiva   di   lire   200   miliardi   a  valere  sulle
disponibilita'  esistenti  sul  conto  corrente  infruttifero  di cui
all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
  denominato  "Fondo  di solidarieta' nazionale", la cui dotazione e'
integrata di lire 150 miliardi nell'anno finanziario medesimo.
  (2)  E' prorogata di ventiquattro mesi la scadenza delle rate delle
operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  e di miglioramento a
favore  delle  aziende  di cui al precedente comma. Le rate prorogate
sono  assistite  dal  concorso nel pagamento degli interessi ai sensi
della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
  (3)  Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti
al   suddetto  periodo  sono  concessi  ai  beneficiari  prestiti  ad
ammortamento  quinquennale  con le modalita' previste dall'articolo 2
della  legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per
cento  ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e compartecipanti, singoli o associati.
  (3.1)  Per  le  aziende di cui al comma (1), che abbiano fruito del
disposto  di  cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 1982, n.
449,  convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n.
656,  il  recupero  dei  contributi  sospesi verra' effettuato, senza
aggravio  di  interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese
di luglio 1985.
  (3.2)  Nelle  regioni  di  cui al comma (1), per le aziende che non
rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma (1), i versamenti
dei contributi in scadenza nell'anno 1983 sono considerati effettuati
nei termini purche' corrisposti entro il 10 gennaio 1984
  Qualora  l'importo  del  prestito  non  superi  L.  20.000.000,  si
applicano le modalita' e le procedure di cui all'articolo 19, primo e
terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.
  (4)  Alle  aziende  agricole  di cui al precedente primo comma sono
concessi  altresi' contributi in conto capitale per la ricostituzione
dei   capitali  di  conduzione  nella  misura  massima  prevista  dai
parametri approvati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3
della   legge   15  ottobre  1981,  n.  590,  anche  oltre  i  limiti
contributivi  previsti  dall'articolo  1,  secondo comma, lettera b),
della stessa legge n. 590.
  (5)  Ai  lavoratori  agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di
rilevamento  ed  a  validita'  prorogata, nonche' ai piccoli coloni e
compartecipanti  residenti  o che prestino attivita' lavorativa nelle
aziende  colpite  dalla  siccita'  di  cui al presente articolo, sono
riconosciuti,  in deroga ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 4
del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, il diritto alle prestazioni
previdenziali   e  assistenziali  e  lo  stesso  numero  di  giornate
lavorative  ad  essi  attribuite  negli elenchi anagrafici per l'anno
1982.
  (6)  E'  sospeso  il versamento dei contributi dovuti dai datori di
lavoro  agricolo  e  dai  coltivatori  diretti,  mezzadri  e coloni e
rispettivi  concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al
precedente  primo  comma,  in scadenza a partire dalla rata di luglio
1983  e  fino  a  quella  del  mese  di  luglio 1985. Al recupero dei
contributi  sospesi  si  provvede  senza  aggravio  di  interessi nel
biennio  successivo  alla  scadenza  dell'ultima  rata sospesa con le
modalita'  e  i  termini che saranno fissati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
  (6.1)  Ai fini di cui al comma precedente le attestazioni del danno
subito,  da  rilasciarsi  secondo  le  modalita' previste dal secondo
comma  dell'articolo  1  della  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, possono essere sostituite
da una dichiarazione di responsabilita', ai soli fini della decadenza
dei  termini,  con  firma autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio
1968,  n.  15, nei casi in cui non vengano rilasciate dalle autorita'
competenti nei termini prefissati dall'ente impositore.
  (7)   Per   il   pagamento  degli  oneri  connessi  al  trattamento
retributivo  del  personale  dipendente  dell'IRVAM  per  l'anno 1983
nonche'  per  i compensi alla rete dei rilevatori dovuti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' autorizzata l'assegnazione
all'istituto  predetto  di  un contributo straordinario di lire 1.500
milioni nell'anno finanziario 1983.
  (8)  L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che,
agli  effetti  dell'applicazione  della  ritenuta a titolo di acconto
delle  imposte  sul  reddito,  non si considerano contributi le somme
erogate  ((dall'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura (AGEA) e
dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del
decreto  legislativo  27 maggio 1999, n. 165)) per gli interventi nel
((settore  agricolo))  e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre
1947, n. 896.
  (9)   Al   maggiore   onere   di   lire  151,5  miliardi  derivante
dall'attuazione  del  presente articolo si provvede, quanto a lire 40
miliardi,   mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto  al  capitolo  7535  dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura   e  delle  foreste  per  l'anno  finanziario  1983,
restando  corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di spesa di
lire  200  miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge
26  aprile  1983,  n.  130;  quanto  a  lire  61,5 miliardi, mediante
corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  esistenti  sul conto
corrente   di   tesoreria   denominato   "Fondo   compensativo  delle
oscillazioni  nella  quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi";
quanto  a  lire  50  miliardi,  mediante corrispondente riduzione del
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Costruzione di
alloggi di servizio per le forze dell'ordine".
  (10)   Le  minori  entrate  contributive  derivanti  alle  gestioni
previdenziali  e  assistenziali  per  effetto  della  attuazione  dei
precedenti  commi quinto e sesto nonche' dell'articolo 16 della legge
2 maggio 1983, n. 156, verranno rimborsate a consuntivo sulla base di
appositi   rendiconti  che  le  gestioni  medesime  presenteranno  al
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale. Le occorrenti somme
saranno  all'uopo  iscritte annualmente nello stato di previsione del
Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale  mediante
corrispondente   riduzione   del   fondo  di  riserva  per  le  spese
obbligatorie e d'ordine.