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DECRETO-LEGGE 12 agosto 1983, n. 371

Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 546 (in G.U. 12/10/1983, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  1-1-2005
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Art. 2


(1) A favore delle aziende agricole situate nelle zone delle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, che hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione globale lorda a causa della eccezionale siccità verificatasi nell'anno 1983, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, con le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi. A tal fine è riservata per l'anno 1983 una quota massima complessiva di lire 200 miliardi a valere sulle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
denominato "Fondo di solidarietà nazionale", la cui dotazione è integrata di lire 150 miliardi nell'anno finanziario medesimo.
(2) È prorogata di ventiquattro mesi la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende di cui al precedente comma. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
(3) Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati.
(3.1) Per le aziende di cui al comma (1), che abbiano fruito del disposto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 1982, n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9 settembre 1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi verrà effettuato, senza aggravio di interessi, nell'arco del quinquennio successivo al mese di luglio 1985.
(3.2) Nelle regioni di cui al comma (1), per le aziende che non rientrano nelle previsioni di cui allo stesso comma (1), i versamenti dei contributi in scadenza nell'anno 1983 sono considerati effettuati nei termini purché corrisposti entro il 10 gennaio 1984
Qualora l'importo del prestito non superi L. 20.000.000, si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454.
(4) Alle aziende agricole di cui al precedente primo comma sono concessi altresì contributi in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione nella misura massima prevista dai parametri approvati con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, anche oltre i limiti contributivi previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera b), della stessa legge n. 590.
(5) Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento ed a validità prorogata, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti residenti o che prestino attività lavorativa nelle aziende colpite dalla siccità di cui al presente articolo, sono riconosciuti, in deroga ai commi decimo e undicesimo dell'articolo 4 del decreto-legge 11 luglio 1983, n. 317, il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.
(6) È sospeso il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende danneggiate dagli eventi di cui al precedente primo comma, in scadenza a partire dalla rata di luglio 1983 e fino a quella del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
(6.1) Ai fini di cui al comma precedente le attestazioni del danno subito, da rilasciarsi secondo le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere sostituite da una dichiarazione di responsabilità, ai soli fini della decadenza dei termini, con firma autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nei casi in cui non vengano rilasciate dalle autorità competenti nei termini prefissati dall'ente impositore.
(7) Per il pagamento degli oneri connessi al trattamento retributivo del personale dipendente dell'IRVAM per l'anno 1983 nonché per i compensi alla rete dei rilevatori dovuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzata l'assegnazione all'istituto predetto di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1983.
(8) L'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, va interpretato nel senso che, agli effetti dell'applicazione della ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate
((dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165))
per gli interventi nel
((settore agricolo))
e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.
(9) Al maggiore onere di lire 151,5 miliardi derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 40 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7535 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983, restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi recata dall'articolo 20, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130; quanto a lire 61,5 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato "Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi"; quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando la voce "Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine".
(10) Le minori entrate contributive derivanti alle gestioni previdenziali e assistenziali per effetto della attuazione dei precedenti commi quinto e sesto nonché dell'articolo 16 della legge 2 maggio 1983, n. 156, verranno rimborsate a consuntivo sulla base di appositi rendiconti che le gestioni medesime presenteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le occorrenti somme saranno all'uopo iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.