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DECRETO-LEGGE 6 aprile 1983, n. 103

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1983, n. 230 (in G.U. 30/05/1983, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1986)
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Testo in vigore dal:  19-12-1986
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Art. 3


(1) Ai lavoratori di cui al precedente articolo 2 spetta a cura degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, se dipendenti dagli stessi, ovvero dal Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali di cui alla legge 17 febbraio 1981, n. 26, se appartenenti a compagnie o gruppi portuali, oltre alle eventuali indennità previste dalla vigente disciplina contrattuale, il trattamento di fine rapporto maturato fino alla data del pensionamento anticipato, maggiorato di un periodo pari a quello mancante per la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e comunque non superiore ad anni cinque.
(2) L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al precedente articolo 2, nonché la maggiorazione del trattamento di fine rapporto di cui al primo comma, non sono cumulabili con provvidenze previste, allo stesso titolo, dagli ordinamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici e dalla contrattazione collettiva vigente per i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.
(3) Per i lavoratori cui si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, la quota annuale relativa al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di raggiungimento dell'età pensionabile è rapportata alla retribuzione dell'ultimo anno di servizio.
(4) Gli enti portuali, le aziende dei mezzi meccanici e il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato con istituti di credito anche di diritto pubblico, eventualmente in deroga ai rispettivi statuti, per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria delle operazioni di cui ai precedenti commi.
(5) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è concesso agli enti di cui al precedente comma, per il pagamento degli interessi sulla somma mutuata, un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma stessa. A detto contributo si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
6. Per il pagamento del contributo di cui al precedente comma 5, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 10.500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
6.1. Al Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali sono concessi, in relazione alle operazioni di pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, contributi straordinari di lire 70.000 milioni per il 1984, di lire 71.000 milioni per il 1985 e di lire 72.500 milioni per il 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per gli anni medesimi.
(7) Nei porti di cui al primo comma dell'articolo 1 è vietata l'assunzione alle dipendenze degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali, ovvero l'iscrizione nei registri delle compagnie e dei gruppi portuali di nuovo personale fino alla completa attuazione dei programmi di pensionamento anticipato dei lavoratori, fatta eccezione per quanto previsto ai successivi ottavo e quindicesimo comma e per necessità derivanti da riorganizzazione delle attività portuali che comportino la mobilità definitiva dei lavoratori degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi nell'ambito dello stesso porto o fra i porti della stessa provincia o di province finitime.
(8) Dopo tale data l'assunzione e l'iscrizione nei registri di nuovo personale sono consentite solo nei limiti delle dotazioni organiche complessive di personale di ciascun ente portuale e azienda dei mezzi meccanici e del numero massimo dei lavoratori di ciascuna compagnia o gruppo portuale, determinati ai sensi del quarto comma del precedente articolo 1. Il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, può modificare, con proprio decreto, la dotazione organica degli enti, delle aziende e delle compagnie portuali, determinata ai sensi del quarto comma del precedente articolo 1, in relazione alle esigenze funzionali del porto ed all'entità del traffico.
(9) I lavoratori collocati in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto non possono essere assunti in impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione. I contributi assicurativi di cui al quarto comma dell'articolo 2 sono riassorbiti in caso di costituzione di nuova posizione assicurativa.
(10) Gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici possono avvalersi, per eventuali consulenze, degli organi tecnici, anche consultivi, dello Stato nonché del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.
(11)
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 DICEMBRE 1986, N. 873, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 FEBBRAIO 1987, N. 26))
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(12) Ai lavoratori che entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, si applicano i benefici del presente decreto.
(12. 1) Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituito dal seguente: "Il servizio di cassa è affidato agli istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione con il fondo gestione".
13. La lettera b) dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, è sostituita dalla seguente: "b) ad assicurare ai lavoratori portuali presenti in porto e non avviati al lavoro per mancanza di traffico le prestazioni economiche fissate dagli accordi fra le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali;".
14. I regolamenti e le tariffe relative alle prestazioni rese in tutti i porti sedi di enti portuali sono sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile. L'approvazione deve intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni.
Trascorso tale termine, i regolamenti e le tariffe si intendono approvati. In tutti gli altri porti, le tariffe per le prestazioni delle compagnie e dei gruppi portuali sono determinate ai sensi dell'articolo 112 del codice della navigazione
(15) la lettera b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 587, è sostituita dalla seguente:
"b) in caso eccezionale e per comprovate esigenze di servizio la nomina del direttore generale può essere effettuata, a giudizio dell'assemblea e con motivata deliberazione, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, mediante chiamata diretta di persona che, oltre ad essere in possesso del diploma di laurea e dei requisiti di carattere generale, sia fornita di particolare capacità e speciale competenza nella materia inerente alle funzioni connesse al posto da conferire".
(16) L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, n. 587, è soppresso.
(16.1) Il rapporto di impiego ed il trattamento economico del direttore generale del Consorzio autonomo del porto di Genova sono disciplinati con deliberazione dell'assemblea del Consorzio, sottoposta ad approvazione del Ministro della marina mercantile.
(16.2) Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1974, n. 46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il Ministro della marina mercantile può nominare, con proprio decreto, in casi particolari, il direttore generale tra persone in possesso dei suddetti requisiti".
(16.3) Gli enti portuali, allo scopo di affermare la loro funzione di soggetti della programmazione portuale e di stabilire uno stretto rapporto con altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti con lo sviluppo della portualità, possono partecipare e promuovere la costituzione di società e/o consorzi, le cui finalità siano strumentali o accessorie rispetto ai compiti degli enti.
(16.4) Nei porti nei quali è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una media di impiego mensile superiore a 14 giornate lavorative i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, sesto comma, possono essere collocati in quiescenza anticipatamente al raggiungimento dell'età prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo programmi concordati fra tali enti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli utenti operanti nei porti stessi. Gli oneri finanziari derivanti dai collocamenti in quiescenza di cui al precedente comma restano a carico degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici operanti nei rispettivi porti.