stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 6 aprile 1983, n. 103

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1983, n. 230 (in G.U. 30/05/1983, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1986)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-12-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


(1) Qualora i lavoratori che hanno presentato la domanda di pensionamento anticipato nel termine di cui all'articolo precedente, in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo, risultino eccedenti rispetto ai programmi di cui al terzo comma dell'articolo stesso, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, coloro che debbano fruire del pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva, tra gli interessati che ne hanno fatto domanda.
(2) Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino, alla scadenza del termine di presentazione stabilito nel sesto comma del precedente articolo 1, inferiori ai predetti programmi, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, il personale che, in possesso dei requisiti previsti dal sesto comma dell'articolo 1, deve essere obbligatoriamente collocato in pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore età e fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nei programmi di cui al terzo comma del medesimo articolo 1. In ogni caso il pensionamento anticipato obbligatorio non si applica ai lavoratori di età inferiore ai 55 anni con anzianità contributiva inferiore ai 30 anni, qualunque sia l'ente o la forma previdenziale di appartenenza. (3) Al lavoratore posto in pensionamento anticipato spetta, alla data del pensionamento o dal primo giorno del mese successivo alla stessa, secondo quanto previsto dagli ordinamenti degli istituti previdenziali, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di cinque anni, comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio o di quaranta anni di contributi previdenziali.
(4) I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva sono a carico dello Stato.
(5) Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.
(6) All'onere derivante dall'applicazione del quarto comma del presente articolo si fa fronte, per il periodo 1983-87, con la spesa complessiva di lire 70.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 15: 000 milioni per l'anno 1983, di lire 12.000 milioni per l'anno 1984, di lire 16.000 milioni per l'anno 1985, di lire 16.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 11.000 milioni per l'anno 1987. La suddetta ripartizione potrà essere modificata in sede di legge finanziaria per gli anni predetti.
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 17 dicembre 1986, n. 873 convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1987, n. 26 (in G.U. 17/02/1987, n. 39)ha disposto (con l'art. 10) che: "Per far fronte ai maggiori oneri accertati in sede di concessione delle agevolazioni per l'incentivazione dell'esodo dei lavoratori indicati all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di lire 70.500 milioni prevista al comma 6 del medesimo articolo 2 è elevata di lire 41.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987".