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DECRETO-LEGGE 6 aprile 1983, n. 103

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1983, n. 230 (in G.U. 30/05/1983, n.146).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1986)
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Testo in vigore dal:  19-2-1985
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure per fronteggiare la difficile situazione dei porti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


(1) Allo scopo di conseguire una maggiore produttività nei porti, nei quali è stata realizzata dai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, nell'anno 1982, una media di impiego mensile non superiore a 14 giornate lavorative, i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici in numero di 1.500 e i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e dei gruppi di cui all'articolo 110 del codice della navigazione in numero di
((4.600))
sono collocati in quiescenza, anticipatamente al raggiungimento dell'età prescritta dalle vigenti disposizioni, secondo le modalità previste dal presente decreto.
(2) Il pensionamento anticipato dei suddetti lavoratori si attua, fino al 31 dicembre 1986, al maturarsi dei requisiti di cui al successivo sesto comma, in conformità ai programmi di cui al comma seguente.
(3) Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, stabilisce con proprio decreto, per ciascun porto, i programmi di cancellazione dai ruoli e di pensionamento anticipato dei lavoratori di cui al precedente primo comma, che siano in possesso dei requisiti indicati al successivo sesto comma.
(4) In tali programmi sono altresì determinati la nuova dotazione organica del personale, degli enti portuali, delle aziende dei mezzi meccanici, delle compagnie e dei gruppi portuali nonché il numero massimo dei lavoratori da mantenere iscritti nei registri delle compagnie e dei gruppi portuali.(3)
(5) I programmi, inoltre, indicano i criteri relativi alla ristrutturazione del salario garantito e alla formazione delle squadre in relazione alle particolari situazioni strutturali di ciascun porto nonché alle esigenze dei servizi richiesti, ai fini di una più funzionale e produttiva organizzazione del lavoro intesa anche a realizzare l'equilibrio finanziario delle gestioni portuali. (6) Al fine della formazione dell'elenco dei soggetti da porre in pensionamento anticipato, possono presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente terzo comma, i lavoratori, compresi nei predetti programmi, che siano in possesso dei seguenti requisiti o che li matureranno entro il 31 dicembre 1986:
a) età superiore a 55 anni per gli uomini o a 50 anni per le donne, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno 15 anni;
b) età inferiore a 55 anni, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno 30 anni se iscritti all'INPS e/o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive, o di contributi assicurativi effettivi per almeno 20 anni se iscritti alla Cassa previdenza dipendenti enti locali - CPDEL o alla Cassa previdenza marinara;
c) età inferiore a 55 anni, con versamento di contributi assicurativi effettivi per almeno 20 anni se iscritti presso le previdenze locali previste nei regolamenti degli enti portuali.
(6.1) Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali magazzini generali che esercitano un servizio di pubblico interesse direttamente collegato al traffico portuale. Gli oneri contributivi e contrattuali derivanti dall'applicazione del presente decreto per il pensionamento anticipato dei dipendenti medesimi sono a carico delle predette aziende.
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 13 agsoto 1984, n. 469 ha disposto (con l'art. 4,comma 1) che "Dal 1 gennaio 1985, i lavoratori e gli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti, di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, numero 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, possono essere collocati fuori produzione".