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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 35


(1) Il termine del 28 febbraio 1983 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879 convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1983, n. 16, è differito al 31 luglio 1983.
(2) I rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 luglio 1983.
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 25, comma 8) che il termine previsto dal secondo comma del presente articolo, è differito al 31 dicembre 1983.