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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  17-5-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


(1) Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 20 luglio ed il 20 ottobre
1983. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1984.
(2) L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio da effettuarsi entro il 20 ottobre, in misura pari al 75 per cento della quarta trimestralità spettante per l'anno precedente.
(3) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.
(4) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1983.
(5) Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.
(5.1) Qualora il Ministero dell'interno non provveda ad emettere i mandati di pagamento entro i termini di cui al primo comma verranno riconosciuti agli enti locali gli interessi passivi relativi al periodo che intercorre tra la data di scadenza e la data di effettiva emissione dei titoli di spesa al tasso previsto dalle convenzioni di tesoreria di ogni singolo ente. Il riconoscimento degli interessi passivi è subordinato all'avvenuta attivazione delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento di spese correnti e sempre che il ritardo nella emissione di mandati di pagamento non sia imputabile all'ente locale.
(6)
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77))