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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  2-3-1983

Art. 28


(1) Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.
(2) Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.
(3) Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; qualora il complesso delle entrate per somme sostitutive di tributi soppressi e per quote fisse di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1983 l'importo attribuito per l'anno 1982 incrementato del 13 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi. Ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
(4) Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
(5) Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.