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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  13-10-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:
1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme è comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1983;
2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1) e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che dalle entrate una tantum utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982.
((Non si tiene conto delle eventuali riduzioni disposte ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, e dell'articolo 22, ultimo comma, del citato decreto-legge))
;
((2))

3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-bis, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).
3.1) all'ammontare delle somme attribuite a compensazione della minore entrata accertata per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili rispetto a quella prevista nel 1982 e non coperta da maggiori accertamenti di altri tributi ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 547, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'art. 2, punto 2), del presente decreto, "va interpretato nel senso che per l'anno 1983 concorrono a determinare il contributo statale agli enti locali le somme corrispondenti alle quote di avanzo di amministrazione e di entrate una tantum che si sono dovute utilizzare nei limiti del secondo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51 - in sede di deliberazione del bilancio 1982 per il finanziamento di spese correnti, anche nel caso che gli enti non abbiano chiesto il contributo integrativo dello Stato previsto nell'articolo 5-bis, primo comma, del medesimo decreto-legge. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 15 ottobre 1983 un certificato, a firma del legale rappresentante dell'ente e del segretario, attestante distintamente l'ammontare delle quote anzidette come sopra utilizzate."