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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 (in G.U. 30/04/1983, n.117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/2000)
Testo in vigore dal:  12-11-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 19


(1) È in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.
(2) La sovrimposta è istituita con deliberazione adottata entro il 31 maggio 1983; la deliberazione determina l'aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per cento del reddito imponibile e, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 31 luglio 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il successivo 30 settembre l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote.
La inosservanza di tali disposizioni comporta l'inapplicabilità della sovrimposta. (2)
((3))

(3) Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati; nel caso di contitolarità di diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.
(4) Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
(5) Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviare immediata comunicazione al comune ove è situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato trasferito in tutto od in parte; ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dello stesso anno.
(6) Il gettito resta attribuito al comune nel cui territorio è sito il fabbricato. Il comune procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 12 agosto 1983, n. 372, convertito con modificazioni dalla L. 11 ottobre 1983, n. 547, ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che il termine del 31 maggio 1983, previsto dal secondo comma del presente articolo è differito al 12 agosto 1983.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 25, comma 12) che "La disposizione del comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all'intendenza di finanza entro il termine prescritto." Lo stesso decreto, (con l'art. 25, comma 13) ha, inoltre, disposto che i termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 del presente articolo, sono rispettivamente differiti al 20 novembre e al 20 dicembre 1983. Si estende ai nuovi termini il disposto dell'ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.