DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1983, n. 79 (in G.U. 30/03/1983, n.87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
       (Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata) 
 
  Per il personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale
di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni,
che ha presentato domanda di pensionamento a partire  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la  misura  della  indennita'
stessa da corrispondere  in  aggiunta  alla  pensione  o  assegno  e'
determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di  servizio,
utile  ai  fini   del   trattamento   di   quiescenza,   dell'importo
dell'indennita' stessa spettante al personale collocato  in  pensione
con la massima anzianita' di servizio. Qualora siano  previste  norme
con differenti anzianita' massime di servizio, la frazione  sara'  ad
esso proporzionata.  Resta  ferma  nei  confronti  del  personale  in
quiescenza  dell'Azienda  autonoma   delle   ferrovie   dello   Stato
l'applicazione dello articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885. 
  E' fatto, in ogni caso,  salvo  l'importo  di  lire  448.554  lorde
mensili  pari  all'indennita'  integrativa  speciale  spettante   per
effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982. 
  La differenza tra l'importo  dell'indennita'  integrativa  speciale
dovuta, in proporzione all'anzianita' di servizio utile  ai  fini  di
pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto e l'importo indicate nel comma precedente
e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede 
delle successive variazioni trimestrali dell'indennita' medesima. 
  Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono  attribuite
per l'intero importo  dalla  data  del  raggiungimento  dell'eta'  di
pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data
di decorrenza della pensione di riversibilita' a favore dei 
superstiti. ((6)) 
  Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo  comma  dell'articolo
42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1973,  n.
1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, la decorrenza stessa e' differita al termine del periodo  di
tempo pari all'aumento  di  servizio  utile  concesso,  ai  fini  del
conseguimento dell'anzianita' minima, ed in ogni caso non oltre il 
compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. 
  Al personale di cui al comma precedente che ha  presentato  domanda
di dimissioni dal servizio anteriormente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, con decorrenza a far  tempo  dalla  data
stessa,  e'  data  facolta',  purche'  sia  ancora  in  servizio,  di
chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche
quando sia divenuto  efficace  il  provvedimento  di  cessazione  dal
servizio, con conseguente continuita' a tutti gli effetti nel 
rapporto di lavoro. 
  Ai  soggetti  che  fruiscono   di   pensionamenti   anticipati   in
applicazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22 
della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con  l'art.  18,  comma  6)  che
"L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio  1983,  n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.  79,
si intende  abrogato  implicitamente  dall'entrata  in  vigore  delle
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983,  n.
730".