DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953

Misure in materia tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n.58)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  all'articolo 4, ultimo comma, sono aggiunte, in  fine,  le  parole:
"le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in  essere  dalla
Presidenza della  Repubblica,  dal  Senato  della  Repubblica,  dalla
Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale,  nel  perseguimento
delle proprie finalita' istituzionali". La  disposizione  ha  effetto
dal 1 gennaio 1973. Il primo e il secondo comma  dell'articolo  5-bis
del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito  in  legge,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1982,  numero  887,  sono
soppressi; 
  all'articolo 10, il n. 26 e' sostituito dal seguente: 
  "26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di  cui  al
regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952"; 
  all'articolo 13, l'ultimo comma e' soppresso; 
  all'articolo 19, nel  secondo  comma,  le  lettere  c)  e  d)  sono
sostituite dalle seguenti: 
    "c)  l'imposta  relativa  all'acquisto  o   all'importazione   di
autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a)  e  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,  n.  393,
non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad  uso  pubblico,
che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa,  nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo  comma  dell'articolo  16
concernenti i beni stessi, non e' ammessa in detrazione  fino  al  31
dicembre  1985.  L'esclusione  non   si   applica   agli   agenti   o
rappresentanti di commercio; 
    d)  l'imposta  relativa  all'acquisto   o   all'importazione   di
carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e'
ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta  relativa
all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti"; 
  all'articolo 19-bis, e' aggiunto il seguente comma: 
    "Agli   effetti   del   presente   decreto    sono    considerati
ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati, destinati ad
uso di civile  abitazione,  costruiti  da  imprese  per  la  vendita,
locazione o affitto"; 
  l'articolo 31 e' soppresso; 
  all'articolo 34, il quarto comma e' sostituito dai seguenti: 
    "I  soggetti  di  cui  ai  precedenti   commi,   all'atto   della
dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la detrazione nel
modo normale a condizione che le modalita' di detrazione previste dal
primo e secondo comma siano state effettuate almeno  per  il  biennio
precedente. 
  I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale  di
cui al primo e secondo comma non possono  optare  per  la  detrazione
normale prima del successivo biennio. 
  L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano  l'attivita'  di
allevamento di  animali  della  specie  bovina,  compreso  il  genere
bufalo, che non dispongono di terreni nei quali  risulti  producibile
oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame
allevato"; 
    all'articolo 35, il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
    "I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte  o
professione, se ritengono di  realizzare  un  volume  di  affari  che
comporti l'applicazione degli articoli 32,  33  e  34,  terzo  comma,
devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del  primo
comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita"; 
    all'articolo 38, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
      "I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere
eseguiti al  competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
mediante delega del contribuente ad una delle aziende di  credito  di
cui  all'articolo  54  del  regolamento  per  l'amministrazione   del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato  con
regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  ovvero  ad  una  delle  casse
rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937,  n.  1706,
modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente  un  patrimonio
non inferiore a lire cento milioni. La delega  deve  essere  in  ogni
caso rilasciata presso  una  dipendenza  dell'azienda  delegata  sita
nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente". 
  I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le  spese  generali
per le concessioni di opere pubbliche  agli  stessi  assentite  dallo
Stato,  dalle  Regioni  e  dalla  Cassa  per   il   Mezzogiorno   non
costituiscono,   ai   fini   dell'imposta   sul   valore    aggiunto,
corrispettivi per prestazioni di  servizi  svolte  nell'esercizio  di
attivita' commerciali di cui all'articolo 2195 del codice civile. 
  Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e  tranviarie
ai fini  dell'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sono
considerate opere di urbanizzazione primaria. 
  Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse  di  registro,
ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla
tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle
vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo. 
  Le aliquote dell'imposta di  registro  indicate  nei  sottoindicati
articoli della prima parte della tariffa, allegato A, del decreto del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  634,  sono  cosi'
elevate: 
      articolo 2: dal 2 al 3 per cento; 
      articolo 3: dallo 0,50 all'1 per cento; 
      articolo 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento; 
      articolo 8, lettera c): dal 2 al 3 per cento; 
      articolo 8, lettera d): dallo 0,50 all'1 per cento; 
      articolo 9: dal 2 al 3 per cento. 
  Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma  non  si  applicano
agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio. 
  L'ultimo comma dell'articolo 20 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente: 
    "Non sono soggetti ad imposta gli  accolli  di  debiti  ed  oneri
collegati e contestuali ad altre disposizioni  nonche'  le  quietanze
rilasciate nello stesso atto che  contiene  le  disposizioni  cui  si
riferiscono". 
  All'articolo 2 della parte seconda della tariffa, allegato  A,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634,  nel
testo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n.
216, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  24  luglio
1978, n.  388,  le  parole:  "scritture  private  quando  l'ammontare
dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000" sono  sostituite  dalle
seguenti: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta  risulti
inferiore a lire 50.000". 
  Le aliquote stabilite dal primo e secondo  comma  dell'articolo  18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601, sono rispettivamente elevate al 2 per  cento  e  allo  0,75  per
cento per i' finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1
gennaio 1983. L'aumento non  si  applica  ai  finanziamenti  a  medio
termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia  collettiva
fidi. 
  L'aliquota   dell'imposta   sostitutiva   per    i    finanziamenti
all'esportazione, di durata superiore a  diciotto  mesi,  erogati  in
base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983, di cui  alla  legge  24
maggio 1977, n. 227, e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento. 
  Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si  applicano  agli  atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati  ed  alle
scritture private autenticate a partire dal 1  gennaio  1983  nonche'
alle  scritture   private   non   autenticate   presentate   per   la
registrazione da tale data. Le  disposizioni  del  quinto  e  settimo
comma si applicano agli atti pubblici formati, agli  atti  giudiziari
pubblicati  o  emanati  ed   alle   scritture   private   autenticate
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto nonche' alle scritture private non autenticate presentate per
la registrazione da tale data. 
  A decorrere dal 1 febbraio  1983  le  aliquote  dell'imposta  sulle
assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia  stabilite
dalla tariffa, allegato A, annessa alla legge  29  ottobre  1961,  n.
1216, sono aumentate del 50 per cento. 
  Se nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa
di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 29  ottobre  1961,
n. 1216, e' stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato
in applicazione  del  comma  precedente  del  presente  articolo,  le
relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed
essere versate allo Stato. 
  A decorrere dal 1 maggio 1983 le aliquote stabilite dalla  tariffa,
allegato A, annessa  alla  legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  sono
modificate come segue: 
    a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le  assicurazioni
contro  gli  infortuni,  le  assicurazioni  contro  le  malattie,  le
assicurazioni  dei  rischi  connessi  alla   utilizzazione   pacifica
dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi  d'impiego  i
contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia; 
    b) 10 per cento per le assicurazioni  contro  la  responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od  al
natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le  assicurazioni
di  rischi  agricoli,  le  assicurazioni  contro   i   rischi   della
navigazione ed assimilate,  le  assicurazioni  contro  i  rischi  dei
trasporti terrestri, le assicurazioni di  crediti,  le  assicurazioni
delle cauzioni e le assicurazioni assimilate; 
    c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da  quelle  indicate
alle precedenti lettere a) e b). 
  Le assicurazioni dei  rischi  agricoli  di  cui  ai  punti  A  e  B
dell'articolo 8 della tariffa, allegato  A,  annessa  alla  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, sono assoggettate all'aliquota prevista  nella
lettera a) del comma precedente. 
  Sono esenti dall'imposta le assicurazioni  di  beni  soggetti  alla
disciplina della legge 10 giugno 1939, n. 1089. 
  E' soppresso l'articolo 10 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 
  Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e
valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno
1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  14
agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre  1964,  n.
947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto
azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere  a)  e  b)  della
tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d)  sono
triplicate. 
  Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma  precedente,
di durata superiore a  135  giorni,  le  aliquote  delle  tasse  sono
stabilite in misura doppia di  quelle  dovute  per  i  corrispondenti
contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni. 
  Restano ferme le agevolazioni riguardanti i  contratti  a  contanti
aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o  garantiti  dallo
Stato. 
  L'importo minimo delle tasse speciali sui  contratti  di  borsa  e'
stabilito in lire cento. 
  Le facolta' attribuite alle aziende di credito  e  agli  agenti  di
cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di
borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno  1960,
n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto
1960, n. 826, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, della  legge  11
ottobre 1973, n. 636, e della legge 5 novembre 1975, n. 558,  possono
essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori  che  fanno
uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero
si avvalgono del servizio di centri  elettrocontabili  istituiti  dai
comitati direttivi degli agenti di cambio.  Le  modalita',  alla  cui
osservanza  l'autorizzazione  e'  condizionata,  sono  stabilite  con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro  del
tesoro. 
  I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse  speciali
sui contratti  di  borsa  devono  effettuare,  presso  l'ufficio  del
registro competente per territorio, i versamenti delle  tasse  dovute
in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi  di  marzo,  giugno,
settembre e dicembre. 
  Il termine di cui al quarto comma dell'articolo 8  della  legge  29
dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta giorni. 
  Le disposizioni di cui al comma precedente  si  applicano  per  gli
utili distribuiti successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per  le
autovetture e per gli  autoveicoli  per  il  trasporto  promiscuo  di
persone e cose azionati con motore diesel, di cui all'articolo 8  del
decreto-legge 8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, come  modificato
dall'articolo  9  del  decreto-legge  23  dicembre  1977,   n.   936,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978,
n. 38, e' aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di
potenza del motore. 
  L'aumento  previsto  dal  precedente  comma  non  si  applica  alle
autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone
e cose con potenza  fiscale  fino  a  15  cavalli,  per  i  quali  la
soprattassa minima annua e' stabilita in lire trecentomila. 
  Coloro  che  hanno  gia'  versato  il  tributo  per  periodi  fissi
dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa  a  tali
periodi nei termini e con le  modalita'  stabiliti  con  decreto  del
Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti
i termini e le modalita' per la regolarizzazione delle  posizioni  di
coloro che hanno corrisposto la tassa  di  circolazione  per  periodi
fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del  decreto-legge
21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del  31  dicembre
1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80
per cento prevista dall'articolo  2  del  decreto-legge  22  dicembre
1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1982, n. 52. 
  Salvo  quanto  previsto  dal  seguente  comma,   le   tasse   sulle
concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,  sono  aumentate
del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri  115
e 125 della tariffa medesima, nonche' dell'imposta sulle  concessioni
governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi  importi
di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui
il pagamento deve essere effettuato  con  applicazione  di  marche  e
manchino o non siano reperibili i tagli idonei  a  formare  l'importo
dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa puo' essere
eseguito in modo ordinario. L'aumento si  applica  alle  tasse  sulle
concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito
nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni,
scade successivamente al 30  dicembre  1982.  L'aumento  puo'  essere
versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
(14) 
  Dal 1 gennaio 1983  le  tasse  sulle  concessioni  governative,  di
rilascio annuali relative alle parenti di guida di cui ai sottonumeri
1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del numero 115 della tariffa  annessa  al
citato decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
641, e successive modificazioni e integrazioni, sono  rispettivamente
elevate a lire 15.000, 12000, 11.000, 11.000 e 12.000: le tasse sulle
concessioni governative di cui al sottonumero  5,  lettera  b),  sono
elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa
annuale. La differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche
con le normali marche di concessione  governative,  da  annullarsi  a
cura del contribuente. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1983  i  veicoli  e  gli  autoscafi  sono
soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe  annesse  alla  legge  21
maggio 1955, n. 463, per effetto della loro iscrizione nei rispettivi
pubblici  registri.  Le  disposizioni  del  presente  comma   e   dei
successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed
alla soprattassa istituita  con  l'articolo  8  del  decreto-legge  8
ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786. 
  Al pagamento delle tasse di cui al  comma  precedente  sono  tenuti
coloro  che,  alla  scadenza  del  termine  utile  per  il  pagamento
stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere
proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,  dal  pubblico
registro automobilistico, per i  veicoli  in  esso  iscritti,  e  dai
registri di immatricolazione per ((i veicoli  in  locazione  a  lungo
termine senza  conducente  e))  i  rimanenti  veicoli  ed  autoscafi.
L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione  dei
veicoli e  degli  autoscafi  dai  predetti  registri.  Sono  altresi'
soggetti  al  pagamento  delle  stesse  tasse  i   proprietari,   gli
usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio,  nonche'
gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria ((o di locazione a
lungo termine senza conducente)) dei ciclomotori, degli autoscafi non
iscritti  nei  registri  e  dei  motori  fuoribordo  applicati   agli
autoscafi,  nonche'  dei  veicoli   e   degli   autoscafi   importati
temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori
fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste
solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati. 
  A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta
immatricolazione all'estero del veicolo o  dell'autoscafo,  le  tasse
non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che  diano
la prova di  avere  esportato  definitivamente  veicoli  o  autoscafi
iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero
della residenza. 
  Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta  deve
essere  corrisposta  di  titolari   delle   autorizzazioni   di   cui
all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, ed all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50. 
  Gli autoveicoli e i motocicli  d'interesse  storico,  iscritti  nei
registri: Automotoclub storico  italiano,  Storico  Lancia,  Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti
dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma. 
  Agli  autocarri,  trattori   stradali   e   relativi   rimorchi   e
semirimorchi, temporaneamente esportati ai  sensi  dell'articolo  214
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive modificazioni, e' concesso l'esonero dal  pagamento  della
tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia
inferiore a 12  mesi.  L'esportazione  e  la  reimportazione  debbono
risultare  dal   prescritto   documento   doganale   da   comunicarsi
all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro 30 giorni
dal rilascio. 
  La perdita del possesso del  veicolo  o  dell'autoscafo  per  forza
maggiore o per fatto di terzo o  la  indisponibilita'  conseguente  a
provvedimento   dell'autorita'   giudiziaria   o    della    pubblica
amministrazione, annotate nei  registri  indicati  nel  trentaduesimo
comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento  del  tributo  per  i
periodi d'imposta successivi a quello  in  cui  e'  stata  effettuata
l'annotazione. 
  L'obbligo del pagamento ricomincia a  decorrere  dal  mese  in  cui
avviene il riacquisto del possesso o la disponibilita' del veicolo  o
dell'autoscafo.  La  cancellazione   dell'annotazione   di   cui   al
precedente comma deve essere  richiesta  entro  quaranta  giorni  dal
riacquisto anzidetto.  Per  la  mancata  richiesta  di  cancellazione
dell'annotazione della perdita del possesso o della disponibilita' si
applica una soprattassa  pari  a  due  volte  l'importo  delle  tasse
annuali dovute. La perdita e  il  riacquisto  del  possesso  o  della
disponibilita' dell'autoveicolo o dell'autoscafo devono risultare  da
attestazioni dei competenti pubblici uffici. 
  Le tasse di cui  al  trentunesimo  comma  ed  ai  commi  successivi
debbono essere corrisposte nei termini, con  le  modalita'  e  per  i
periodi  fissi  d'imposta  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di tassa  di  circolazione  e  si  applicano  con  i  criteri
stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo
fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 
  Gli  uffici  che   curano   la   tenuta   del   pubblico   registro
automobilistico  e  degli  altri  registri  di  immatricolazione  per
veicoli e autoscafi  sono  tenuti  a  comunicare  all'Amministrazione
finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione  del  tributo  e
per la individuazione del proprietario del veicolo  o  dell'autoscafo
nonche' le relative variazioni. 
  Se il Ministro delle finanze  si  avvale  della  facolta'  prevista
dall'articolo  4  del   testo   unico   delle   leggi   sulle   tasse
automobilistiche,  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 5 febbraio  1953,  n.  39,  le  comunicazioni  di  cui  al
precedente  comma  devono  essere  inviate  al   competente   ufficio
dell'Automobile Club d'Italia. 
  Per i rimorchi  e  i  semirimorchi  di  proprieta'  di  una  stessa
impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici
appartenenti  alla  medesima  impresa,  le   tasse   possono   essere
corrisposte  cumulativamente,  previa   convenzione   da   stipularsi
annualmente con la competente intendenza  di  finanza,  nella  misura
risultante dal prodotto del numero delle  motrici  di  cui  l'impresa
dispone per la tassa massima  annua  prevista  per  i  rimorchi  e  i
semirimorchi dalla tariffa F annessa alla legge 21  maggio  1955,  n.
463. 
  Se,  nel  corso  del  periodo  di  tempo  in  cui  e'  efficace  la
convenzione,  intervengono  variazioni  in  meno  nel  numero   delle
motrici, non si procede a rimborsi; se interviene  una  maggiorazione
nel numero delle stesse motrici, e'  dovuta  la  tassa  nella  misura
indicata nel comma  precedente  per  ogni  motrice  aggiunta.  Per  i
rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali  che  per
essi cessa di avere effetto la  convenzione,  la  tassa  deve  essere
corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso  nel
quale avviene la modificazione stessa. 
  Per i veicoli ed  autoscafi  consegnati,  per  la  rivendita,  alle
imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio  dei  medesimi,
l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche  e  dei  tributi
connessi e' interrotto a decorrere dal periodo  fisso  immediatamente
successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse  corrisposte
e fino al mese in cui avviene la rivendita. 
  Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento,  le
imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con  avviso
di ricevimento, all'Amministrazione finanziaria  o  all'ente  cui  e'
affidata  la  riscossione  dei  tributi,  nel  mese   successivo   ai
quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni  anno,
un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati  per  la
rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od  autoscafo  devono
essere indicati i dati  di  immatricolazione,  i  dati  di  rilevanza
fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale  e'  avvenuta  la
consegna per la rivendita,  ed  i  relativi  estremi.  L'inosservanza
comporta la cessazione del regime di  interruzione  dell'obbligo  del
pagamento della tassa. 
  Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al  comma
precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel  quadrimestre,
specificando, oltre i dati  relativi  al  veicolo  od  autoscafo,  le
generalita'  e  la  residenza  dell'acquirente  nonche'  gli  estremi
dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato
o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco  di  cui
sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a  lire  un
milione e duecentomila. 
  Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di
prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento
della tassa se il  veicolo  o  l'autoscafo  per  il  quale  e'  stata
richiesta l'interruzione  del  pagamento  e'  posto  in  circolazione
anteriormente alla  rivendita.  In  tale  caso  si  applica  la  pena
pecuniaria prevista nel precedente comma. 
  Per ciascun  veicolo  od  autoscafo  per  il  quale  si  chiede  la
interruzione  del  pagamento  dei  tributi  deve  essere  corrisposto
all'Amministrazione   finanziaria   o   all'ente   incaricato   della
riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del  Ministro
delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000. 
  Con decreto del Ministro delle finanze  sono  stabiliti  termini  e
modalita' per il versamento del diritto fisso  e  sono  indicati  gli
uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra. 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473, COME MODIFICATO
DAL D.LGS. 5 GIUGNO 1998, N. 203. 
  Per la repressione delle violazioni  alle  norme  del  trentunesimo
comma e dei commi successivi del presente articolo  si  applicano  le
disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27. 
  L'azione dell'Amministrazione finanziaria  per  il  recupero  delle
tasse dovute dal  1  gennaio  1983  per  effetto  dell'iscrizione  di
veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative  penalita'
si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui
doveva essere  effettuato  il  pagamento.  Nello  stesso  termine  si
prescrive  il  diritto  del  contribuente  al  rimborso  delle  tasse
indebitamente corrisposte. 
  Entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le  modalita'  e  le
procedure semplificate nonche' stabiliti i  termini  per  consentire,
senza penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in
pubblici  registri  di  richiedere  la  cancellazione  dagli   stessi
registri o il loro aggiornamento. 
  Colui che, essendovi tenuto, non provvede,  nei  termini  stabiliti
nel decreto di cui al comma precedente, a  richiedere  le  formalita'
suindicate e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire un
milione, oltre al  pagamento  della  tassa  fino  alla  scadenza  del
periodo fisso nel quale viene effettuata la formalita'. 
  Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e'  stato  effettuato
alcun  pagamento  della  tassa  di  circolazione  per  periodi  fissi
relativi agli anni. successivi al  1977  o  e'  stato  effettuato  il
pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli  anni  1978  o
1979, la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata  d'ufficio
se per gli stessi veicoli e  autoscafi  non  sono  state  corrisposte
entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983. 
  Se i veicoli e gli autoscafi cancellati  ai  sensi  del  precedente
comma  sono  comunque  posti  in  circolazione,  nei  confronti   del
responsabile del ripristino della circolazione  si  applica  la  pena
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni, oltre il  pagamento
delle tasse dovute  dal  1  gennaio  1983  e  delle  altre  penalita'
previste dalle vigenti disposizioni. 
  Tutte le cancellazioni effettuate entro il  termine  stabilito  dal
decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal
1 gennaio 1983. Gli interessati  possono  proporre  opposizione  alla
cancellazione d'ufficio entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla
scadenza del periodo di pubblicazione degli  elenchi  dei  veicoli  e
degli autoscafi che risultano  soggetti  a  cancellazione;  entro  lo
stesso termine possono altresi' richiedere che non si dia luogo  alla
cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve  essere  allegata
la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche  dal  1
gennaio 1983, delle penalita' e degli interessi di cui alla legge  26
gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; nello stesso termine
puo'  essere  presentata  istanza  di  cancellazione  di  veicoli   o
autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i
presupposti per  la  loro  cancellazione  di  ufficio  ai  sensi  del
precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta  e
la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio  che  ha
predisposto l'elenco. 
  Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento
della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui e' demandata
la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto  fisso  di
lire tremila spettante al  predetto  ufficio  o  ente  in  luogo  del
diritto fisso previsto dall'articolo 16 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. 
  Sulle tasse di cui al trentunesimo comma  e'  dovuta  l'addizionale
prevista dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729. 
  Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui  al  testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse   automobilistiche,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  febbraio
1953, n. 39, nonche' quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281. 
  Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  e'  stata  corrisposta  la  tassa  di
circolazione  per  periodi   fissi   relativi   all'anno   1983,   le
corrispondenti disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi. 
  All'articolo  6  del  decreto-legge  30  settembre  1982,  n.  688,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982,
n. 873, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
     "Con  decorrenza  dal  periodo  d'imposta  successivo  a  quello
indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla  legge
16 dicembre 1977,  n.  904,  sugli  utili  percepiti  dalle  societa'
nonche'  dagli  enti  finanziari  previsti   dall'articolo   19   del
decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e'  pari  al  42,85
per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a  formare  il  loro
reddito imponibile ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
giuridiche". 
  Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle dichiarazioni  doganali  in
forma  scritta  previste  nell'articolo  56  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  deve  essere
indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle  operazioni
doganali e di quelli ad esse interessati. 
  Il  Ministro  delle  finanze,  con  decreti  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale, puo' disporre che  nelle  dichiarazioni  indicate
nel comma precedente,  in  sostituzione  del  codice  fiscale,  venga
indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione  che  esista
corrispondenza,  nel  sistema  informativo  doganale  o  nel  sistema
informativo  dell'anagrafe  tributaria,  tra  detti  codici  ad   uso
meccanografico ed il codice fiscale. 
  Per  le  violazioni  degli  obblighi  stabiliti   dai   due   commi
precedenti, accertate dagli uffici doganali,  si  applicano,  a  cura
degli uffici medesimi, con le modalita' di cui al  titolo  VII,  capo
III, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, le sanzioni previste dall'articolo  13,  terzo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e
successive modificazioni. Per  la  definizione  in  via  breve  delle
predette violazioni si applica la disposizione  di  cui  all'articolo
39, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Le  sanzioni
non si applicano qualora i predetti obblighi  vengano  assolti  prima
della  registrazione  della  dichiarazione  da   parte   dell'ufficio
doganale. 
  Con effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, all'articolo  6,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,
sono aggiunte, in fine, le parole "note di  trascrizione,  iscrizione
ed  annotazione,  da  presentare  alle  conservatorie  dei   registri
immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi
giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con  decreto
del Ministro delle finanze. Il Ministro delle  finanze,  con  proprio
decreto, puo' escludere dall'obbligo le note  relative  ad  atti  non
indicativi di capacita' contributiva". 
  All'articolo 14, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole "e dagli  uffici  del
registro con le modalita' indicate nell'articolo 73 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 "sono  sostituite
dalle seguenti: "dagli uffici del registro con le modalita'  indicate
nell'articolo 73 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972; n. 634, e dalle conservatorie dei registri  immobiliari
con le modalita' indicate nell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635". 
  L'articolo 10 del decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 27 dicembre 1946, n. 469, nel testo modificato dall'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955,  n.  72,
e' sostituito dal seguente: 
    "La  competenza  in  via  amministrativa  a  pronunciarsi   circa
l'ammissione del rimborso dell'imposta generale sull'entrata nei casi
previsti dall'articolo 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940,  n.
2, convertito in legge, con  modificazioni,  dalla  legge  19  giugno
1940, n. 762, e' deferita all'intendenza di finanza, quando l'importo
dell'imposta non superi  la  somma  di  lire  cinquanta  milioni;  al
Ministero delle finanze, negli altri casi". 
  Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico  della
legge 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre  1984.(3)
E' fatta comunque salva la facolta' del  Ministro  delle  finanze  di
provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla
soppressione  di  alcuni  degli  uffici  distrettuali  delle  imposte
dirette inclusi nella tabella A allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644. 
  Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente  decreto
sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi. 
  Alle  minori  entrate  derivanti  dall'applicazione  del   presente
decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede,
quanto a  lire  2.850  miliardi,  con  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo n. 6820 dello stato di previsione del  Ministero
del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto  a  lire  2.310
miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui  al  presente
decreto recante misure in materia tributaria. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara'  presentato  alle  Camere  per   la   conversione   in   legge.
(1)(4a)(8)(8a) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 28 febbraio 1983, n.53 ha disposto che gli originari artt. 5,
comma 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e 26
sono sostituiti dal presente art. 5. 
La L. 28 febbraio 1983, n.53 ha  inoltre  disposto  che  l'originario
art. 5, comma 2 e' sostituito dal presente art. 1. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 14 marzo 1985, n. 101 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'articolo 5,  comma  68,
del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' fissato al  31
dicembre 1986. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4a) 
  Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L.
13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 10, comma 2-bis)  che
"L'aliquota dello  0,25  per  cento  stabilita  per  i  finanziamenti
all'esportazione di durata superiore a 18 mesi  dall'articolo  5  del
decreto-legge   30   dicembre   1982,   n.   953,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e'  ridotta  allo
0,05 per cento e si applica  anche  alle  operazioni  non  rientranti
nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che "Le norme  del
presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.269,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 37,  comma
1) che " Per consentire la notificazione di atti e  di  iscrizioni  a
ruolo   fondati   su   dati   validati,   conseguente   alla   esatta
individuazione dei soggetti che nulla piu'  devono  per  avere  fatto
ricorso agli istituti di definizione di cui all'articolo 5  quinquies
del  decreto-legge  24  dicembre  2002,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2003,  n.   27,   nonche'
all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga  alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, i termini di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  30  dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi  ed  ai
recuperi delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione dei veicoli o
autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalita',
che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data." 
------------ 
AGGIORNAMENTO (8a) 
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2003, n. 326,come  modificato  dalla  L.  24  dicembre
2003, n. 350, ha disposto (con l'art.37)  che  "  Per  consentire  la
notificazione di atti  e  di  iscrizioni  a  ruolo  fondati  su  dati
validati, anche a seguito della esatta  individuazione  dei  soggetti
che nulla piu' devono  per  avere  fatto  ricorso  agli  istituti  di
definizione di cui all'articolo  5  quinquies  del  decreto-legge  24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2003, n. 27, nonche' all'articolo 13 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3,  comma  3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui  all'articolo  5
del  decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1983,  n.  53,  e  successive
modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai  recuperi,  anche  mediante
iscrizione a ruolo, delle tasse dovute  per  effetto  dell'iscrizione
dei  veicoli  o  autoscafi  nei  pubblici  registri  e  dei  relativi
interessi e penalita', che scadono nel periodo tra la data di entrata
in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti
a tale ultima data. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art.  9,  comma  9-bis)  che
"L'articolo 5, ventinovesimo comma,  del  decreto-legge  30  dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della legge 23
luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di  locazione
finanziaria   il   soggetto   tenuto   al   pagamento   della   tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita'  solidale  della  societa'  di  leasing  solo   nella
particolare ipotesi in cui questa  abbia  provveduto,  in  base  alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i  periodi  compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria".