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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 697

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887 (in G.U. 03/12/1982, n.333).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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Testo in vigore dal:  9-5-1998
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Art. 9


La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.
I limiti di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.
Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.(6)
In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti delle regioni nel comitato di gestione, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.
I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'articolo 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.
All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva". Per gli anni successivi, sino al 1991, si provvederà mediante la legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.
((11))

Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.
I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso articolo 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'articolo 7 dello stesso decreto-legge.
Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle quote di rifinanziamento dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. (8)
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n. 121 ha disposto (con l'art. 3 comma 6) che " è raddoppiato il limite di finanziamento previsto dal terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 23 settembre 1994, n. 547, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644, ha disposto (con l'art. 3 comma 1) che "il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni, è differito di due anni".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 114, ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire società finanziarie aventi per finalità lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi".