DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 697

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887 (in G.U. 03/12/1982, n.333).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
Testo in vigore dal: 9-5-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.

  La  complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della
legge  10 ottobre 1975, n. 517, e' ulteriormente aumentata di lire 50
miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.
  I  limiti  di finanziamento previsti dall'articolo 3, nono e decimo
comma,   della   legge  10  ottobre  1975,  n.  517,  gia'  aumentati
dall'articolo  3,  terzo  comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n.
414,  convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
1981,  n.  544,  sono  elevati  a due miliardi di lire per i soggetti
beneficiari  di  cui  all'articolo 1, paragrafi 1) e 2), della citata
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti
e,  limitatamente  alle  domande  presentate agli istituti di credito
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  esclusi  dalla  concessione  del  contributo  sugli interessi i
finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.
  Sono   altresi'   elevati  a  20  miliardi  di  lire  i  limiti  di
finanziamento  per  le  societa'  promotrici  di  centri  commerciali
all'ingrosso   e   per  le  societa'  consortili  con  partecipazione
maggioritaria   di   capitale   pubblico,   aventi   per  oggetto  la
realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.(6)
  In  deroga  a quanto disposto dall'articolo 6, settimo comma, della
legge  10  ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti delle
regioni  nel  comitato  di  gestione, la quota riservata al commercio
all'ingrosso puo' essere elevata fino al 50 per cento.
  I   termini   di  un  anno  per  la  stipula  delle  operazioni  di
finanziamento  e  di  due  anni  per  la  concessione del contributo,
previsti  dall'articolo 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975,
n.  517,  modificati  dall'articolo  34,  sesto comma, della legge 24
aprile  1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del
comitato  di  gestione  di cui all'articolo 6 della predetta legge 10
ottobre  1975,  n.  517,  al  massimo,  rispettivamente, fino a tre e
quattro  anni,  anche  per  le operazioni in corso anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
  Per  la  pubblicita'  dei  listini  dei prezzi depositati presso il
Comitato  interministeriale dei prezzi e' stanziata, per l'anno 1982,
la somma di lire 2 miliardi.
  All'onere  di  lire  52  miliardi,  derivante  dall'attuazione  del
presente  articolo  per  il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per
l'anno  1983,  si  provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando
l'accantonamento:    "Provvidenze    per   la   razionalizzazione   e
l'ammodernamento  della  rete distributiva". Per gli anni successivi,
sino al 1991, si provvedera' mediante la legge finanziaria.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  A  favore  delle  cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti
operanti  nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e
da  altri  soggetti  operanti nel settore dei servizi, ed aventi come
scopo  sociale  la  prestazione  di garanzie al fine di facilitare la
concessione  di  crediti  di esercizio o per investimenti ai soci, e'
concesso   annualmente   un   contributo   diretto  ad  aumentare  le
disponibilita'  del fondo di garanzia. Il contributo e' erogato nella
misura  massima  dell'1  per  cento  dei  finanziamenti  assistiti da
garanzie  da  parte  di  detti enti. All'onere derivante dal presente
comma  si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti
dallo  stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.
((11))
  Le  cooperative  ed  i  consorzi di cui al precedente comma possono
accantonare,  nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 66
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597,  un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie
rilasciate  risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a
copertura  di  eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle
somme pagate nella qualita' di garanti.
  I  comuni  o  consorzi  di  comuni  beneficiari  dei  mutui  di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito
in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25,
possono  destinare  al  completamento  del  programma  previsto dallo
stesso  articolo  8  le  somme  dai  medesimi  non  utilizzate per le
finalita' di cui all'articolo 7 dello stesso decreto-legge.
  Ove  il  completamento  delle  opere  non trovasse intera copertura
finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle
quote di rifinanziamento dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio
1982,  n.  9,  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94. (8)
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla L.
27  marzo  1987,  n.  121 ha disposto (con l'art. 3 comma 6) che " e'
raddoppiato  il  limite  di  finanziamento  previsto  dal terzo comma
dell'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887".
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  23  settembre  1994, n. 547, convertito con modificazioni
dalla L. 22 novembre 1994, n. 644, ha disposto (con l'art. 3 comma 1)
che  "il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre
1982,  n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982,  n.  887,  per  l'emanazione  del  decreto di concessione delle
agevolazioni, e' differito di due anni".
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D. Lgs. 31 marzo 1988, n. 114, ha disposto (con l'art. 24 comma
1)  che  "i  consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di
cui  all'articolo  9,  comma  9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n.
697,  convertito  dalla  legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive
modifiche,   possono   costituire  societa'  finanziarie  aventi  per
finalita'  lo  sviluppo  delle  imprese  operanti  nel commercio, nel
turismo e nei servizi".