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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 697

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887 (in G.U. 03/12/1982, n.333).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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Testo in vigore dal:  17-2-1985
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Art. 4


Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta è del 10 per cento, per 120 quando l'imposta è del 20 per cento e per 138 quando l'imposta è del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17))
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