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DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1982, n. 697

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887 (in G.U. 03/12/1982, n.333).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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Testo in vigore dal:  17-2-1985
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Art. 3


In deroga a quanto disposto nel precedente articolo 1, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento per le cessioni e le importazioni di carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06). Resta ferma al quindici per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina (v.d. ex 01.03), delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01; ex 02.06), di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati ai numeri 4), 23) e 31) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, destinati all'alimentazione umana, nonché per le cessioni e le importazioni degli oli da gas (v.d.ex 27.10).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1984, N. 853, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 1985, N. 17))
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Per le prestazioni di servizi delle radiodiffusioni aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'articolo 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del due per cento.
Per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura di calore eseguite mediante la gestione di impianti di riscaldamento si applica l'aliquota stabilita per le cessioni del combustibile impiegato per la produzione del calore stesso. Qualora nell'impianto di riscaldamento siano impiegati, in modo combinato o alternativo, due o più combustibili soggetti ad aliquote diverse si applica l'aliquota più alta.