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DECRETO-LEGGE 27 settembre 1982, n. 681

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1982, n. 869 (in G.U. 25/11/1982, n.325).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
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Testo in vigore dal:  26-11-1982
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Art. 2

((Per il personale di cui agli articoli 10, 11-bis e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato fino al 31 dicembre 1982, con le modalità previste dai commi successivi))
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I servizi di ruolo prestati nella carriera direttiva e quelli svolti nelle qualifiche dirigenziali inferiori a quella rivestita si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino a direttore di sezione o qualifica equiparata, sullo stipendio di L. 6.000.000 per il servizio prestato
((con qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio reso nelle qualifiche inferiori a quella di appartenenza. I servizi svolti dal personale dirigente nelle soppresse qualifiche di direttore generale, ispettore generale, direttore di divisione e qualifiche equiparate si considerano prestati, rispettivamente, nelle qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore e di primo dirigente e quelli eventualmente resi nelle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, o equiparata, come prestati nella qualifica di primo dirigente.
Per il personale che riveste la qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai fini della valutazione del servizio svolto nella qualifica ad esaurimento di direttore di divisione, si considera lo stipendio di L. 7.611.240))
. L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa.
Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico, o tra due aumenti periodici, ferma restando la corresponsione di detto stipendio, il personale è collocato alla classe o scatto immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, va considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione.
((Per i segretari generali comunali o provinciali provenienti dalla carriera di dipendente comunale o provinciale in qualità di vicesegretario o di capo ripartizione, il servizio prestato nella carriera direttiva del comune o della provincia viene valutato con le stesse modalità stabilite dal secondo comma per il servizio reso nella carriera direttiva alle dipendenze dello Stato.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti dei dirigenti superiori delle camere di commercio di cui al quadro L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi prestati nella carriera direttiva camerale))
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