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DECRETO-LEGGE 2 luglio 1982, n. 402

Disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 settembre 1982, n. 627 (in G.U. 03/09/1982, n.243).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  24-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate disposizioni in materia di assistenza sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei trasporti e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilità speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767.
Le predette contabilità speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino a quando gli adempimenti e le procedure di cui al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, i commissari liquidatori continueranno ad assicurare le attività di gestione ai sensi dell'articolo 1 del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632.
Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, è fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è fissato al 31 dicembre 1984.(2) I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana.
Qualora l'armatore straniero non presenti la domanda di cui al comma precedente, resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344.
Le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'I.N.P.S., erogate, all'estero o in navigazione, dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con il decreto di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere assicurate al personale navigante dal Ministero della sanità.
All'articolo 3, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole "dipendenti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "in attività di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione" e dopo la parola "limitrofo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di usufruire, a carico dell'unità sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanità al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria".
A partire dal 1 settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati e stagionali in Svizzera, nonché dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'INPS. Le modalità di versamento dei contributi e quelle di certificazione del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.
Fino al riordinamento del Ministero della sanità, per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonché di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni.
Parimenti, in attesa del riordinamento del Ministero della sanità e al fine di assicurare la migliore funzionalità del Consiglio sanitario nazionale, il segretariato del Consiglio stesso è articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni, per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e alle sezioni, di studi e documentazione, di predisposizione della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione e contabilità. (3)
((4))

Senza che ciò comporti ampliamento di organico, alle divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale di cui all'articolo 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1981, n. 344.
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AGGIORNAMENTO(2)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto (con l'art. 25, comma 3) che il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, è differito al 30 giugno 1984.
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AGGIORNAMENTO(3)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'abrogazione del comma decimo del presente articolo; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
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AGGIORNAMENTO(4)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del comma 10 del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".