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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 390

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n. 597 (in G.U. 25/08/1982, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1993)
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Testo in vigore dal:  18-8-1993
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Art. 3


I provvedimenti di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, riguardo al personale ed ai beni dell'ANCC e dell'ENPI sono adottati di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto anche delle competenze attribuite all'ISPESL ai sensi del precedente articolo 2.
((2))

In attesa che l'ISPESL inizi ad esercitare le competenze attribuite dal precedente articolo 2, i commissari liquidatori dell'ANCC e dell'ENPI possono essere autorizzati, con decreto interministeriale dei Ministri della industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL , ad esercitare sino al 31 dicembre 1982 le funzioni omologative già loro spettanti ai sensi delle rispettive competenze istituzionali, nonché adempimenti di gestione di competenza dell'ISPESL, all'uopo avvalendosi di personale compreso nel contingente da assegnare all'ISPESL ai sensi del precedente comma, ovvero, in via provvisoria, di personale compreso nel contingente da assegnare alle unità sanitarie locali, e ponendo altresì gli oneri finanziari, a carico delle rispettive gestioni, cui continueranno ad affluire, per l'anno 1982, i proventi delle attività svolte.
L'ISPESL provvederà a rimborsare gli oneri stessi sullo stanziamento di cui al cap. 6000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.
((2))

Il contributo di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al tondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per essere destinato ad attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dalla cessazione dell'attività commissariale dell'ENPI.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 ha disposto (con l'art. 5 commi 1 e 2) l'abrogazione dei commi 1 e 2 del presente articolo con efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.