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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-6-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 7



Per la riattazione di immobili, i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, e non finanziate alla data del 15 settembre 1981.
Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino comunque alcun incremento del contributo.
Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.
I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al primo comma, decadono dal beneficio.
Le somme eventualmente già riscosse, in base al terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.
((7))

Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:
"Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma".
Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato al 31 luglio 1982.
Dall'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va detratto l'importo del contributo disposto ai sensi del presente articolo. Le perizie di riparazione relative alle domande per il contributo di cui al medesimo articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non possono essere presentate prima di un anno dalla data di concessione del contributo ai sensi del presente articolo.(2)
Il CIPE emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme per il coordinamento dei bandi di concorso per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Le norme devono prevedere la possibilità di coordinamento o unificazione delle graduatorie per la quota eccedente gli alloggi da assegnare in base al medesimo titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e devono prevedere inoltre l'esclusione dalla assegnazione di alloggi, per la durata di cinque anni di inquilini che abbiano rinunciato a rientrare in alloggi riattati, purché non si tratti di alloggi impropri, o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o quello ottenuto in assegnazione provvisoria.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 1 ottobre 1982 n. 696, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 883 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso articolo 7, è prorogato al 31 dicembre 1982".
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 3 aprile 1985 n. 114, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1985 n. 211 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, numero 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo sono differiti al 31 dicembre 1985".