DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 1-5-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  ((Gli  atti  ed  i  provvedimenti amministrativi adottati, anche in
sanatoria,  le  erogazioni  e  i conferimenti disposti dalla pubblica
amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti
dal  commissario  per  le  zone  terremotate  della  Campania e della
Basilicata,  nel  periodo  di  tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31
ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme
in  vigore,  incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano
le  procedure,  purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso,
ad  assicurare  servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare
esigenze  primarie  dei  cittadini  nelle  zone  colpite dagli eventi
sismici)).