DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 1-5-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Gli  alloggi  prefabbricati,  acquistati  con i fondi stanziati nel
bilancio  dello  Stato  e  quelli  pervenuti  in  dono  ((tramite  il
commissario  per  le  zone  terremotate,  o  che  pervengano in dono,
tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con
destinazione  alle  zone terremotate)), sono trasferiti in proprieta'
ai comuni nel cui territorio sono installati.
  ((I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque,
pubblici  sono  acquisiti  gratuitamente  al  patrimonio comunale con
vincolo  di  destinazione  a  pubblico servizio. Le spese per la loro
manutenzione,  nonche'  quelle  per i servizi generali, sono a carico
delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono)).
  Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes
acquisiti  dal  commissario per le zone terremotate sono assegnati in
uso  precario  ai  comuni  nel  cui  territorio  sono installati, con
l'onere  di  provvedere  alla  loro  manutenzione ordinaria, ai sensi
dell'art.  1-ter  del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.
  In  attesa  della  definitiva destinazione ai fini della protezione
civile,  il  Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile
procede  ((, entro il 30 giugno 1982,)) alla ricognizione dei beni di
cui  al  precedente  comma,  nonche'  di tutti gli altri beni mobili,
attrezzature  e  materiali  acquisiti  al fondo di cui all'art. 2 del
decreto-legge   26   novembre   1980,   n.   776,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
  ((I  beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta
del  loro  ritiro  da  parte  dell'ente  consegnatario  sono presi in
consegna  e  gestiti  dalle Forze armate e dislocati sulla base delle
indicazioni   formulate  dal  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione   civile,   di  intesa  col  Ministro  della  difesa,  nel
territorio  nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza
demaniali,  con  riferimento  alle  zone ad alto rischio di calamita'
naturali.
  Gli  enti  consegnatari  dei  suddetti  beni sono comunque tenuti a
comunicare  al Ministro per il coordinamento della protezione civile,
entro  i  primi  dieci  giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non
piu'  necessari  alle  finalita' per le quali i beni stessi furono ad
essi assegnati)).
  ((In   ordine   a  quanto  previsto  dal  precedente  comma))  sono
applicabili   al  personale  militare  della  Difesa  ((i  limiti  di
competenza  nella  spesa))  gia'  previsti nel decreto del Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  per le corrispondenti
qualifiche del personale civile. ((I contratti e le spese autorizzate
in  economia  sono  soggetti al solo controllo successivo della Corte
dei conti)).