DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 1-5-1982
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
 
  Per il biennio 1982-83 almeno il 50 per  cento  dei  fondi  di  cui
all'art. 64 della legge 14 maggio 1981, n.  219,  va  destinato  alla
realizzazione   di   strutture   sanitarie   di   base   ((e   centri
socio-sanitari)) delle unita' sanitarie locali che ricomprendano  uno
o piu' comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro  di  un
programma di interventi da definirsi di intesa tra la  regione  e  le
unita' sanitarie locali interessate. 
  Per l'esecuzione dei  lavori  l'INAIL  e'  autorizzato,  in  deroga
all'art. 53 e ai  limiti  stabiliti  dall'art.  68  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere  al
sistema dell'economia, con la forma del  cottimo  fiduciario  di  cui
all'art. 69, lettera b), del citato decreto.