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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1982, n. 57

Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187 (in G.U. 30/04/1982, n.118).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-5-1982
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Art. 13


I comuni terremotati della Campania e della Basilicata individuati
((con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono prorogare, o sostituire,))
non oltre il 31 dicembre 1983 le assunzioni o il convenzionamento di personale straordinario autorizzati dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata per fronteggiare le esigenze insorte a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e, pertanto, possono iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio gli impegni finanziari corrispondenti all'esercizio.