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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1982, n. 9

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94 (in G.U. 26/03/1982, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2002)
Testo in vigore dal:  27-3-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

((Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione e tipizzazione edilizia))
.
Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata
((da affidarsi, anche a mezzo di concessione, a soggetti ritenuti idonei))

A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio 1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire 50 miliardi.
Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge finanziaria.
Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.
Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione di edilizia agevolata possono essere utilizzati finanziamenti quale contributo in conto capitale fino alla metà dell'importo annuale complessivo previsto ai sensi dei commi precedenti.
A ciascun programma costruttivo di sperimentazione di edilizia agevolata può essere assegnato solo un finanziamento non superiore
((al quaranta per cento))
della spesa necessaria per la realizzazione del programma medesimo.
La lettera f) dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituita dalla seguente:
"f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al tre per cento dei finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di
((ricerca, studi e sperimentazione))
nel settore dell'edilizia residenziale".